Controlli di inizio anno per i soggetti di cui all’articolo 18 D.P.R. 600/1973
Per le società di persone, enti non commerciali e ditte individuali, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 18 D.P.R. 600/1973, è prevista la possibilità di adottare un regime di contabilità semplificata nel caso in cui siano rispettati, nel periodo di imposta, i seguenti limiti di ricavi:
- 400.000 euro per le prestazioni di servizi e
- 700.000 euro per le altre attività.
In generale, i ricavi vanno individuati in base al principio di competenza e, in caso di inizio attività nell’anno, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi presunti (articolo 18, comma 7, D.P.R. 600/1973).
Particolare attenzione va posta per i soggetti che già al 1°gennaio 2017 applicavano il regime di contabilità semblificata poichè per costoro la legge di Bilancio 2017 ha introdotto, a decorrere dallo stesso anno, il “regime improntato alla cassa”. In questo caso sarà necessario considerare, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime semplificato quanto segue:
- i ricavi incassati nel periodo di imposta 2017 se adottano il criterio di cassa,
- i ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2017 se adottano il criterio della registrazione.
Nel caso in cui il contribuente superi la soglia dei ricavi nel singolo periodo di imposta egli sarà obbligato ad adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo, quindi nel nostro caso dal trascorso 1° gennaio 2018.