La disciplina delle autorizzazioni a nuovi impianti
Come noto, a partire dal 1° gennaio dell’anno scorso, è ammesso l’impianto o il reimpianto di vigneti da uva da vino esclusivamente nel caso in cui si sia in possesso di un’autorizzazione ai sensi dei DD.MM 12272/2015 e 527/2017.
Inoltre, dette autorizzazioni sono gratuite e non possono essere oggetto di trasferimento tra produttori, perseguendo in tal modo, da un lato l’obiettivo di rendere velocemente utilizzabili le suddette agevolazioni e dall’altro di evitare speculazioni da parte dei titolari.
In deroga a tale previsione è consentito il trasferimento delle autorizzazioni in ipotesi di successione sia mortis causa sia anticipata, fermo restando il rispetto dei criteri cui doveva soggiacere il de cuius, nonché in ipotesi di fusioni o scissioni a seguito delle quali l’originario titolare dei diritti non può mantenere la stessa personalità giuridica.
Sempre al fine di contrastare possibili utilizzi elusivi che porterebbero a un utilizzo distorto del sistema nonché al venir meno del principio di proporzionalità nell’assegnazione, è previsto, nel caso di nuovi impianti, l’indicazione, in sede di istanza specifica della Regione in cui vanno localizzate le superfici oggetto di richiesta della precisazione che, a partire dalla campagna 2017, non è più possibile procedere al trasferimento da una regione ad un’altra, in quanto ciò contrasta con il criterio di ammissibilità.
Inoltre, sempre in un’ottica antielusiva, è previsto che una volta ottenuta l’autorizzazione per un nuovo impianto, lo stesso deve essere mantenuto per almeno un quinquennio salvo casi eccezionali dovuti ad esempio a eventi fitosanitari. Il venir meno del requisito temporale con conseguente estirpazione anticipata non comporta l’automatica autorizzazione al reimpianto.
Ai fini del monitoraggio delle autorizzazioni è stato istituito il Registro pubblico delle autorizzazioni in cui sono contenuti i dati necessari per avere contezza delle zone nonché delle dimensioni degli appezzamenti per i quali è stata concessa la possibilità di procedere all’impianto di un nuovo vigneto o al reimpianto.
Agea, con la circolare del 1° marzo 2017, protocollo n. 18162, si è occupata di analizzare gli aspetti operativi precisando come la concessione delle autorizzazioni può seguire 4 diversi canali burocratici.
La strada principale è quella relativa al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti per le quali il Mipaaf, con decreto direttoriale da emanarsi nel termine del 30 settembre di ogni anno, procede a rendere nota la superficie nazionale che può essere oggetto di autorizzazione, il cui ammontare è pari all’1% della superficie vitata nazionale censita al 31 luglio dell’anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione, aumentata di eventuali esuberi assegnati ma non utilizzati nell’anno precedente.
Nell’ipotesi di autorizzazioni per nuovi impianti, le relative domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.
La circolare precisa come sia possibile utilizzare la superficie ottenuta tramite autorizzazione per procedere alla conversione in produttivo di un appezzamento già detenuto dal richiedente ma non utilizzabile per uva da vino.
Le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio e il mancato utilizzo comporta, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 69 TUV, l’applicazione di un pesante regime sanzionatorio.
In particolare, le sanzioni amministrative previste consistono in:
- esclusione triennale dalle misure di sostegno dell’OCM vitivinicola e una sanzione pecuniaria pari a 1.500 euro per ettaro nel caso in cui la superficie impiantata sia inferiore o eguale al 20% del totale della superficie oggetto di autorizzazione;
- esclusione biennale dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro per ettaro nel caso in cui la superficie impiantata sia superiore al 20% ma inferiore o eguale al 60% del totale della superficie concessa;
- esclusione di un anno dall’OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro nel caso in cui la superficie impiantata sia superiore al 60% di quella autorizzata.
Al contrario, non scatta alcuna sanzione nell’ipotesi di mancato utilizzo della concessione con uno sfrido inferiore al 5% e che in valore assoluto non superi il mezzo ettaro.
Infine, è prevista l’inibizione biennale dalle misure dell’OCM vitivinicolo e la sanzione pecuniaria pari a 500 euro per ettaro autorizzato nell’ipotesi di rinuncia da parte dell’istante a causa dell’assegnazione di autorizzazioni per un valore complessivo inferiore a quanto richiesto ma superiore al 50%.