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La seconda rata dell’acconto Ires

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Entro il prossimo 30 novembre, i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono provvedere al versamento della seconda rata dell’acconto Ires.

Ricordiamo che per quanto riguarda i termini di versamento degli acconti per le società/enti di cui all’articolo 73 del Tuir, in base all’articolo 17 del D.P.R. 435/2001, è necessario considerare due parametri “alternativi”:

  • la data di chiusura dell’esercizio;
  • la data di approvazione del bilancio o rendiconto.

Pertanto:

  • la prima rata di acconto va versata entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio (salvo che il bilancio non venga approvato oltre i termini ordinari: in tal caso va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione);
  • la seconda rata di acconto va versata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta (e quindi novembre nel caso esercizio coincidente con l’anno solare).

Vi sono in linea generale due modalità con le quali è possibile determinare l’acconto Ires, che poi valgono anche per le altre imposte da liquidare in dichiarazione:

  • il metodo storico;
  • il metodo previsionale.

Con il primo metodo, la misura dell’acconto è parametrata sulla base dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente.

I soggetti Ires che nel periodo di imposta 2015 risultano a debito per un importo superiore a 20,66 euro – ossia il cui rigo RN17 del modello Unico SC 2016 o rigo RN28 del modello Unico ENC 2016 presenta un importo superiore a 20 euro – determinano l’acconto con il metodo storico nella misura del 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (rigo RN17).

L’acconto così determinato va versato:

  • in un’unica soluzione entro il prossimo 30 novembre se l’importo indicato a rigo RN17/RN28 non è superiore a 257,52 euro;
  • in due rate se l’importo indicato a rigo RN17/RN28 è superiore a € 257,52 euro, di cui:
  • la prima, nella misura del 40%, deve essere già stata versata entro il 16 giugno 2016 ovvero entro il 16 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (sempre in caso di esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio dei termini ordinari);
  • la seconda, nella misura del 60%, va versata entro il prossimo 30 novembre.

Le istruzioni del modello Unico SC precisano che ai fini della determinazione dell’acconto Ires il contribuente non può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute su interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’articolo 1, D.Lgs. 239/1996, scomputate per il periodo d’imposta precedente (articolo 13, comma 1, D.Lgs. 239/1996).

Inoltre nella determinazione degli acconti 2016:

  • la base di commisurazione va assunta senza considerare la deduzione forfetaria prevista sul reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (articolo 34, comma 2, L. 183/2011);
  • non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 1 a 4 dell’articolo 16 D.L. 83/2015 all’articolo 106 Tuir, in tema di svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela per gli enti creditizi e finanziari;
  • per i soggetti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, non si tiene conto delle disposizioni dei commi 91 e 92, articolo 1, L. 208/2015 (c.d. super ammortamenti: maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria).

L’alternativa al metodo storico di determinazione dell’acconto è l’applicazione del metodo previsionale: il soggetto Ires ha la possibilità di commisurare l’acconto sulla base dell’imposta che presume di dover versare per l’anno successivo.

Qualora cioè il contribuente ritenga, di realizzare un minor reddito nel 2016 e quindi di dover versare una minore imposta, può rideterminare l’acconto utilizzando l’aliquota in vigore per l’anno in corso.

Se a posteriori l’acconto totale versato dovesse risultare inferiore al 100% dell’importo indicato al rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del quadro RN del modello Unico SC 2017, il contribuente verrà sanzionato per insufficiente versamento, con conseguente applicazione di una sanzione pari al 30% di quanto non versato, oltre gli interessi, salvo la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda le modalità di versamento della seconda rata di acconto Ires, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il codice tributo 2002 – IRES acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

Nel caso di società di comodo che ha applicato per il 2015 la maggiorazione del 10,50% Ires, sarà necessario versare l’acconto 2016 anche di tale maggiorazione, sempre nella misura del 100%, applicando il metodo storico (parametrato a quanto risulta nel rigo “Imposta” della Sezione del quadro RQ del modello Unico SC dedicata alla Maggiorazione Ires, purchè superiore a 21 euro) o quello previsionale.

In tal caso il codice tributo da utilizzare è 2019 – Maggiorazione Ires – acconto seconda rata o in unica soluzione.

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