Credito d’imposta art-bonus e ristrutturazione di teatri
La Risposta n. 119/2025 dell’Agenzia delle Entrate affronta il tema dell’ammissibilità al credito d’imposta Art–Bonus per le erogazioni liberali finalizzate alla ristrutturazione di un locale destinato a teatro, di proprietà di una società cooperativa, sul quale è stato costituito un diritto di superficie a favore di un ente territoriale. Dall’interpello emerge che le erogazioni liberali per la ristrutturazione di teatri possono beneficiare dell’Art–Bonus solo se l’immobile è qualificato come bene culturale pubblico. È necessario un provvedimento formale che attesti l’interesse culturale, rilasciato dal Ministero della Cultura. In mancanza di tale attestazione, il credito d’imposta non può essere riconosciuto.
Il quesito – Il Comune, dopo aver detenuto in locazione l’immobile (di proprietà di una società cooperativa) destinato a teatro, ha costituito su di esso un diritto di superficie a titolo oneroso per 25 anni, con la previsione della risoluzione del contratto se entro tre anni non fossero terminati i lavori di ristrutturazione. Il Comune chiede se le erogazioni liberali ricevute per finanziare tali interventi possano beneficiare del credito d’imposta Art-Bonus.
Il quadro normativo di riferimento – L’Art-Bonus, introdotto dall’art. 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, prevede un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, teatri, ecc.);
- realizzazione, restauro e potenziamento di strutture di enti pubblici o istituzioni senza scopo di lucro che svolgono attività nello spettacolo.
Il credito d’imposta è riconosciuto:
- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 15% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui;
- va ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Le condizioni per l’agevolazione – Secondo la Risposta, per accedere all’Art-Bonus è necessario che:
- l’immobile sia qualificato come bene culturale pubblico;
- la ristrutturazione sia funzionale alla tutela, manutenzione o valorizzazione di tale bene;
- sia presente un provvedimento che attesti l’interesse culturale del bene, rilasciato dal competente Ufficio del Ministero della Cultura.
La normativa, infatti, presume la “culturalità” dei beni di proprietà pubblica o di enti non lucrativi con più di 70 anni o opera di autore non più vivente, ma tale presunzione è provvisoria e deve essere confermata tramite specifica verifica ai sensi dell’art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Solo con tale verifica l’immobile può essere considerato definitivamente bene culturale e, quindi, ammissibile al beneficio fiscale.
Il ruolo del diritto di superficie – Il documento chiarisce che la costituzione di un diritto di superficie può, in astratto, attribuire al Comune una proprietà piena ed esclusiva sull’immobile, rendendolo di “appartenenza pubblica”. Tuttavia, la presenza di una clausola risolutiva (che annulla il diritto se i lavori non vengono ultimati entro tre anni) e la mancanza di elementi certi sull’effettivo valore culturale del bene impongono cautela nell’ammettere automaticamente il beneficio.
Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate – L’Agenzia delle Entrate conclude che, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta Art-Bonus, il Comune deve presentare, in sede di domanda, il provvedimento che attesti l’interesse culturale dell’immobile, rilasciato dal Ministero della Cultura. In assenza di tale attestazione, non è possibile riconoscere il beneficio fiscale, poiché la qualità di bene culturale non è definitivamente acquisita e la concessione del vantaggio economico sarebbe priva di fondamento giuridico.