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Bonus casa, operatori alla ricerca di risposte dopo la rimodulazione delle detrazioni

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Con la Legge di Bilancio 2025, oltre alla completa rimodulazione delle aliquote, che sono state ridotte in modo consistente e alla mancata proroga di talune detrazioni (bonus verde), si sono presentate diverse criticità interpretative che interessano in particolar modo la detrazione per la ristrutturazione edilizia (bonus casa).

Come noto, i commi da 54 a 56 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 hanno rivisto, in modo assolutamente peggiorativo, anche nell’applicazione, i principali bonus edilizi.

Con riferimento al bonus casa, in particolare, la Legge di Bilancio 2025 modifica l’art. 16 del D.L. n. 63/2013 prevedendo in via transitoria per gli stessi interventi di recupero del patrimonio edilizio una detrazione pari a:

  • 36% e tetto di spesa a 96.000 € per il 2025;
  • 30% e tetto di spesa di 96.000 € per il 2026 e 2027.

La norma prevede tuttavia un trattamento di favore nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’abitazione principale con il potenziamento dell’agevolazione al:

  • 50% e tetto di spesa a 96.000 € per il 2025;
  • 36% e tetto di spesa a 96.000 € per il 2026 e 2027.

Dal tenore letterale delle disposizioni richiamate risulta evidente, innanzitutto, che i destinatari dell’aliquota più alta (50%) sono esclusivamente i proprietari o i nudi proprietari o i titolari degli altri diritti reali, come l’uso, l’usufrutto, l’abitazione e il diritto di superficie. Per applicare l’aliquota di detrazione del 50%, quindi, le spese devono necessariamente essere sostenute dai possessori delle unità abitative, restando esclusi i soggetti che detengono l’immobile in mero godimento, come i comodatari o gli affittuari, sebbene utilizzino l’unità immobiliare come “abitazione principale”.

La qualificazione, inoltre, di abitazione principale non può che essere quella sancita dal comma 3-bis dell’art. 10 del TUIR (circolare n. 13/E/2023, par. 1.1.3) che fa riferimento alla “dimora abituale”. Ma se l’unità immobiliare è oggetto degli interventi edilizi agevolabili, come è possibile adibirla “immediatamente” ad abitazione principale? Ancora, molto spesso il proprietario/titolare di diritto reale deve lasciare l’abitazione principale proprio a causa dei lavori e acquisire altrove la residenza: in questo caso cosa accade ai fini della detrazione?

Altro problema di non poco conto riguarda l’aliquota applicabile alle pertinenze dell’abitazione principale. Il comma 1 dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 prevede l’applicazione dell’aliquota più alta (50%) solo all’“unità immobiliare adibita ad abitazione principale” con implicita esclusione, secondo il tenore letterale di autorimesse, box o posti auto pertinenziali per i quali andrebbe applicato il 36%.

È urgente allora che l’Amministrazione finanziaria, o meglio il legislatore stesso intervengano a fornire chiarimenti in materia per sbloccare l’impasse che in questi mesi sta caratterizzando i cantieri in tutta la penisola a causa dell’incertezza relativa alle detrazioni spettanti.

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