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Titoli di Stato fuori dall’ISEE: la lista dei prodotti da escludere nella DSU

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Da aprile i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali (inclusi quelli trasferiti allo Stato) e i libretti di risparmio postale sono esclusi dal calcolo dell’ISEE, per un importo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

L’esclusione dall’ISEE dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postale, è disposta al comma 183 della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).

Tale norma prevede che:

Nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all’art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

In data 18 febbraio in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il D.P.C.M. n. 13/2025 nuovo Decreto ISEE che recepisce tra le varie novità anche l’esclusione dei titoli di Stato e dei buoni fruttiferi dallISEE.

A tal fine è modificato il precedente D.P.C.M. n. 159/2013. Le novità sono entrate in vigore dal 5 marzo.

Tuttavia non erano ancora inapplicabili in quanto era necessario aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e le relative istruzioni per la compilazione. Ancora ferme alle vecchie previsioni.

Da qui la pubblicazione in data 2 aprile del Decreto sul nuovo ISEE: Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 75 del 2 aprile 2025.

Decreto che approva il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e le relative istruzioni per la compilazione.

La nuova modulistica sostituisce, dal 3 aprile 2025, i precedenti modelli e istruzioni.

Per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell’anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE calcolata secondo la recente normativa.

Potrebbero sorgere dubbi in merito al perimetro di applicabilità dell’esclusione in esame.

Ebbene, l’esclusione dall’ISEE riguarda, entro il limite complessivo di 50.000 euro, nello specifico:

  • titoli a breve termine: buoni Ordinari del Tesoro (BOT), titoli con durata massima di 12 mesi, il cui rendimento è calcolato sullo scarto tra prezzo di emissione e prezzo di rimborso; certificati del Tesoro Zero-Coupon (CTZ), trattasi di strumenti di durata biennale, privi di cedole, il cui rendimento è dato dal differenziale tra prezzo di emissione e rimborso;
  • titoli a medio e lungo termine: buoni del Tesoro Poliennali (BTP), titoli con durata variabile tra 4 e 30 anni, con cedole fisse o indicizzate all’inflazione; certificati di Credito del Tesoro (CCT) trattasi di titoli con durata di 7 anni, cedole variabili semestrali legate ai tassi interbancari.

Sono esclusi dal calcolo dell’ISEE anche i prodotti finanziari di raccolta di risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato come i buoni postali fruttiferi e libretti di risparmio postale.

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