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Corrispettivi da noleggio di attrezzature commerciali tra Italia e Spagna

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La risposta n. 117/2025

dell’Agenzia Entrate del 18 aprile 2025 affronta il tema del corretto trattamento fiscale dei corrispettivi derivanti dal noleggio di attrezzature commerciali, nello specifico casse e pallet in plastica, tra una società italiana (Alfa) e una società spagnola (Beta S.L.), alla luce della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna.

Le imprese italiane che corrispondono canoni a soggetti spagnoli per il noleggio di attrezzature commerciali, devono considerare tali canoni soggetti a ritenuta in Italia, ma, in presenza dei requisiti convenzionali, l’aliquota può essere ridotta all’8%.Lapplicazione dellaliquota ridotta è una facoltà, non un obbligo, per il sostituto dimposta. È necessario verificare caso per caso la residenza fiscale del beneficiario e l’eventuale presenza di una stabile organizzazione in Italia.

Questa interpretazione contribuisce a ridurre il rischio di doppia imposizione e favorisce la corretta applicazione delle norme fiscali nei rapporti transfrontalieri tra Italia e Spagna

Il caso sottoposto allAgenzia – La società Alfa, con sede in Italia, ha stipulato un contratto di noleggio con Beta S.L., società di logistica spagnola, per l’utilizzo di casse e pallet destinati al trasporto di frutta in Spagna. Il corrispettivo del servizio si compone di tre elementi:

  • canone di concessione in uso dei beni (variabile per tipo e durata)
  • cauzione (a garanzia di eventuali danni, rimborsata alla restituzione)
  • sovrapprezzo (in caso di inutilizzo prolungato delle casse)

Il dubbio interpretativo nasce dalla necessità di individuare la corretta disciplina fiscale applicabile ai canoni pagati da Alfa a Beta, in particolare se rientrino nell’art. 7 (utili d’impresa) o nell’art. 12 (canoni) della Convenzione Italia-Spagna.

Normativa interna e convenzionale di riferimento – La normativa italiana (art. 25 D.P.R. n. 600/1973) prevede una ritenuta del 30% sui compensi corrisposti a non residenti per luso o la concessione in uso di attrezzature commerciali situate in Italia. Tuttavia, la Convenzione Italia-Spagna, all’art. 12, consente di applicare una ritenuta ridotta fino all’8% sui canoni pagati per la concessione in uso di attrezzature commerciali, a condizione che il beneficiario effettivo sia residente nell’altro Stato e non vi sia una stabile organizzazione in Italia a cui imputare i canoni.

La posizione dellAgenzia Entrate – L’Agenzia delle Entrate, nella risposta, chiarisce che i corrispettivi per la concessione in uso di casse e pallet rientrano nella definizione di canoni” sia secondo la normativa interna sia secondo la Convenzione internazionale. È integrato il requisito di territorialità in Italia, poiché i beni vengono utilizzati e riempiti in Italia prima della spedizione in Spagna. In presenza dei presupposti convenzionali (beneficiario effettivo residente in Spagna e assenza di stabile organizzazione in Italia), si applicalaliquota ridotta dell8% prevista dallart. 12, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione. La verifica delle condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta è una valutazione di fatto, che spetta al sostituto d’imposta e non può essere oggetto di interpello. L’applicazione della ritenuta ridotta costituisce una facoltà e non un obbligo per il sostituto d’imposta italiano.

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