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Il criterio di competenza e la corretta imputazione temporale del compenso al redattore del bilancio

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I compensi per l’esecuzione di prestazioni, come quelle relative alla redazione del bilancio, vanno rilevati nell’esercizio in cui vengono eseguite anche se, per ovvie ragioni, vengono saldati nell’esercizio successivo. Il compenso relativo al bilancio 2024, pertanto, va imputato al bilancio 2024 ma, essendo saldato soltanto dopo la chiusura dell’esercizio (es. giugno 2025) sarà fiscalmente deducibile soltanto nel 2025.

Sotto il profilo civilistico, sia il disposto dell’art. 2423-bis cod. civ. che i principi contabili OIC (cfr. OIC 11, OIC 19 e OIC 31), sono chiari nell’affermare che:

  • i costi vanno rilevati nel bilancio dell’esercizio in cui si manifestano economicamente,
  • è irrilevante a tal fine il momento del pagamento.

Diversamente, ai fini fiscali, la deducibilità della spesa viene legata – per ragioni di tutela del gettito, al momento in cui le prestazioni di servizi viene effettivamente erogata o il pagamento viene effettuato (art. 109 TUIR).

La prestazione di redazione del bilancio 2024, con riferimento ai soggetti c.d. “solari” è pacificamente resa (e si “spera” saldata) nel 2025. Pertanto si deve ritenere che:

  • la stessa vada imputata al bilancio 2024, secondo il criterio di competenza dell’onorario;
  • è deducibile nel 2025, ossia quando si verificano i requisiti di certezza e determinabilità richiesti dalla normativa fiscale.

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