Adesione al CPB con impatti sulla nota integrativa
Il concordato preventivo biennale è stato previsto per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo.
L’accettazione della proposta di concordato ha come effetto principale che il contribuente, per i periodi d’imposta oggetto dell’accordo, paghi le imposte:
- sulla base imponibile “concordata” con il Fisco (apportando le variazioni previste dalla normativa,
- in luogo di quella determinata applicato al risultato civilistico le dovute variazioni fiscali.
Si crea pertanto un disallineamento:
- da indicare nel modello Redditi (nuovo quadro CP),
- da segnalare altresì nella nota integrativa.
Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 25 e dall’art. 2427 del Codice civile nella nota integrativa del bilancio delle società che redigono il documento in forma ordinaria vada indicato (ove rilevante):
- il rapporto tra l’onere fiscale corrente
- il risultato civilistico mediante:
- una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, fra l’onere fiscale corrente e l’onere fiscale teorico, quando la differenza è significativa; oppure
- una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, tra l’aliquota fiscale applicabile (o aliquota teorica) e l’aliquota fiscale media effettiva, quando la differenza è significativa.
Pur in assenza di un obbligo normativo specifico si ritiene che tale circostanza vada segnalata anche per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o per le microimprese.