Responsabilità dei revisori legali con tetto massimo legato al compenso
Il Disegno di Legge n. 1426, rubricato “Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità dei revisori legali e dei componenti del collegio sindacale ai giudizi pendenti”, presentato al Senato e di prossima assegnazione in Commissione Giustizia introduce un’importanti novità per i professionisti della revisione legale. Viene introdotto, infatti, un tetto massimo alla responsabilità calcolato in multipli del compenso ricevuto. La previsione si applicherà anche ai procedimenti già in corso al momento di approvazione del nuovo testo normativo, offrendo un ombrello protettivo immediato ai professionisti coinvolti in azioni di responsabilità.
Con riferimento ai revisori persone fisiche la norma andrebbe a sostituire l’attuale art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 39/2010 stabilendo che: “I soggetti incaricati della revisione legale sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, i revisori legali persona fisica sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico di revisione legale, ai suoi soci e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito per la revisione legale del bilancio rispetto al quale sia accertato l’inadempimento ai loro doveri, fermo in ogni caso il limite massimo complessivo di 8.000.000 di euro, secondo i seguenti scaglioni:
a) quanto ai revisori legali che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società non qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di dieci volte il compenso;
b) quanto ai revisori legali che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di dodici volte il compenso”.
La previsione distingue, pertanto, a seconda della tipologia di società assoggettata a revisione (ordinaria o ente di interesse pubblico) per l’applicazione del coefficiente moltiplicativo del compenso pattuito con altresì la previsione di un importo massimo in valore assoluto.
Meccanismo analogo viene fissato anche per le società di revisione legale con un tetto di responsabilità pari, in questo caso a:
- 20 volte il compenso, nel caso di incarichi in società non qualificabili come enti di interesse pubblico;
- 25 volte il compenso, nel caso di società che operano nell’ambito degli enti di interesse pubblico.