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Eredi: obbligo di pagamento di imposte e interessi

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Gli eredi laddove accettano l’eredità saranno tenuti a pagare oltre alla maggiore imposta contestata al de cuius, anche gli interessi. Non saranno dovute invece le sanzioni a conferma delle previsioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997.

Con la pronuncia n. 8684 del 2 aprile, la Corte di Cassazione ribadisce questo principio specificando, la sua operatività anche laddove la questione riguarda l’erede del socio di fatto, ritenuto dall’Agenzia delle Entrate responsabile prima del decesso.

Nei fatti, l’ampliamento della responsabilità in capo agli eredi opera anche per gli interessi compresi quelli da ritardata iscrizione a ruolo e quelli di mora.

L’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che “l’obbligazione per il pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.

In tal modo anche a livello di sanzioni tributarie è stata confermata la disciplina generale sulle sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981.

Per sanzioni tributarie si intendono quelle conseguenti al mancato versamento delle imposte o all’inesatta od omessa dichiarazione dei redditi.

A ogni modo, la trasmissibilità opera solo qualora vi sia accettazione dell’eredità, in siffatti casi, i medesimi saranno tenuti a versare esclusivamente le imposte e gli interessi legali non corrisposti dal defunto, mentre non dovranno pagare le sanzioni, poiché queste ultime hanno carattere personale e, dunque, sono intrasmissibili.

Con la pronuncia n. 8684 del 2 aprile, la Corte di Cassazione conferma che gli eredi laddove accettano l’eredità del de cuius saranno tenuti a pagare oltre alla maggiore imposta contestata anche gli interessi. Non saranno dovute invece le sanzioni a conferma delle previsioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997 che riconosce alle stesse carattere personale e afflittivo (Cass. n. 15067/2008; Cass. n. 25315/2022).

Il carattere personale e afflittivo della responsabilità per il pagamento delle sanzioni opera indipendentemente dal momento procedurale in cui si trovava la fase di contestazione/irrogazione della sanzione a carico del de cuius.

Corte di Cassazione, Ord. 2 aprile 2025, n. 8684

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