La Corte di Giustizia dell’UE e la vendita di terreni: soggetti passivi IVA
Il 3 aprile 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza cruciale (procedimento C-213/24) in materia di IVA e vendita di terreni, chiarendo i criteri per identificare i soggetti passivi in operazioni che coinvolgono beni appartenenti al patrimonio personale. L’interpretazione della direttiva IVA (art. 9, paragrafo 1) è stata al centro della controversia, con implicazioni significative per contribuenti e autorità fiscali.
Il Caso: vendita di terreni agricoli convertiti in edificabili – La controversia nasce in Polonia, dove un contribuente e il suo coniuge, comproprietari di terreni agricoli ricevuti tramite cessione gratuita dai genitori del coniuge, hanno deciso di vendere tali lotti. Per facilitare la vendita, la coppia ha affidato a un mandatario professionale il frazionamento dei terreni, la conversione in edificabili, l’organizzazione delle infrastrutture necessarie e la promozione presso potenziali acquirenti. I terreni sono stati venduti tra il 2017 e il 2021. L’Amministrazione finanziaria polacca ha sostenuto che queste operazioni costituissero un’attività economica soggetta a IVA, considerando le azioni intraprese per valorizzare i terreni e massimizzare il loro valore di mercato.
Chi può essere considerato soggetto passivo IVA? La Corte UE ha analizzato se una persona che cede un terreno appartenente al proprio patrimonio personale possa essere considerata soggetto passivo IVA. La risposta dipende dalla natura delle operazioni effettuate:
- iniziative attive di commercializzazione: la Corte ha evidenziato che azioni come il frazionamento dei terreni, la modifica della loro destinazione urbanistica e l’acquisto di lotti supplementari per infrastrutture indicano un’attività economica. Queste operazioni vanno oltre la gestione del patrimonio personale e mirano a generare introiti stabili.
- indipendenza dell’attività economica: per essere considerato soggetto passivo, l’individuo deve agire in nome proprio, per proprio conto e assumersi il rischio economico legato all’attività.
La sentenza stabilisce che anche se il terreno non è stato inizialmente acquistato per scopi commerciali o agricoli, la sua successiva vendita può qualificarsi come attività economica se accompagnata da iniziative attive di valorizzazione.
Il ruolo della comunione legale dei coniugi – Un altro punto cruciale riguarda la qualificazione dei coniugi comproprietari come soggetti passivi IVA. La Corte ha affrontato il dilemma: deve essere considerato soggetto passivo ciascun coniuge separatamente o la comunione legale costituita dai coniugi?
- Indipendenza dell’attività economica: la Corte ha sottolineato che il criterio dell’indipendenza è essenziale per identificare il soggetto passivo. Nel caso specifico, i coniugi hanno agito congiuntamente nella vendita dei terreni e nella stipula del contratto di mandato.
- Rischio economico: la comunione legale può essere considerata soggetto passivo se si assume il rischio economico legato all’attività. Tuttavia, spetta al giudice nazionale verificare se i coniugi abbiano agito separatamente o come entità unica.
La Corte ha concluso che la comunione legale può essere qualificata come soggetto passivo IVA se appare nei confronti dei terzi come l’entità responsabile delle operazioni economiche.
Implicazioni della Sentenza – Questa decisione della Corte UE offre chiarezza su due aspetti fondamentali:
- attività economica e patrimonio personale: anche beni originariamente destinati a uso personale possono essere coinvolti in attività economiche qualificate come soggette a IVA.
- soggetti passivi nella comunione legale: la sentenza riconosce la possibilità che una comunione legale venga trattata come entità indipendente ai fini fiscali.