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Cripto: il trattamento dei proventi che ne derivano esaminati dalla Fondazione commercialisti

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Negli ultimi anni, l’uso delle criptovalute è aumentato notevolmente, spingendo il legislatore italiano a introdurre norme specifiche per la tassazione delle plusvalenze relative a queste attività. Il Documento “L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle cripto-attività”, pubblicato dalla Fondazione dottori commercialisti il 21 marzo 2025, esamina il trattamento ai fini delle imposte sui redditi delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalla cessione o detenzione di cripto-attività.

L’imponibilità di tali plusvalenze è stata prevista espressamente dalla legge di bilancio 2023 (legge 27 dicembre 2022, n. 197 ), attraverso l’introduzione di una nuova fattispecie imponibile nella categoria dei redditi diversi, costituita dalla lettera c-sexies) dell’articolo 67, comma 1, del TUIR.

Il Documento, in particolare, ricostruisce l’evoluzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile su tali plusvalenze.

Dubbi interpretativi si pongono in ordine all’individuazione dell’aliquota applicabile per i periodi d’imposta 2023 e 2024, non risultando espressamente prevista dalla lettera della legge l’aliquota del 26% per le plusvalenze realizzate prima del 2025.

Nel Documento sono evidenziate le perplessità in merito a una lettura delle più recenti disposizioni volta a considerarle di natura interpretativa o ad attribuirle efficacia retroattiva.

Aliquote dell’imposta sostitutiva

  • Precedente alla Legge n. 197/2022: prima dell’introduzione della legge, non esisteva una normativa specifica per le cripto-attività, creando incertezza sulla loro tassazione.
  • Anni 2023 e 2024: l’aliquota dell’imposta sostitutiva per le cripto-attività era del 12,50%, nonostante l’aumento generale a 26% per altri redditi diversi. Questo è dovuto a un mancato coordinamento normativo.
  • Anno 2025: la legge di bilancio 2025 ha fissato l’aliquota al 26% per tutte le plusvalenze, comprese quelle relative alle cripto-attività. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale aliquota si applica anche per il 2024.
  • Anno 2026: l’aliquota per le cripto-attività aumenterà al 33%.

Tassazione in altri Paesi Europei

  • Portogallo: le cripto-attività detenute per più di un anno non sono tassate; altrimenti, l’aliquota è del 28%.
  • Slovenia: non sono tassate se non considerate strumenti finanziari.
  • Spagna: tassate come reddito di capitale con aliquote progressive dal 19% al 26%.
  • Svizzera: esenti per gli “hobby traders”, tassate per i “professional traders”.

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