MBO ai dipendenti: nessuna agevolazione se il premio è ad personam
Il sistema incentivante MBO (o Management by objectives) legato al raggiungimento di determinate performance (societarie o personali) e convertito in prestazioni di welfare non dà diritto alle agevolazioni fiscali previste dall’art. 51 del TUIR se destinato “ad personam” e non alla generalità o a categorie ben definite di dipendenti. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con al risposta ad interpello n. 77/E del 20 marzo 2025.
L’Agenzia ricorda che nel caso in cui tali benefit, diffusi in ambito manageriale e per i quadri aziendali, rispondano a finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori), il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione (risoluzione 55/E/2020).
La disposizione secondo cui i beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR restano detassati anche se fruiti in sostituzione di somme resta limitata infatti all’ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato (art. 1, comma 182, della Legge di Stabilità per il 2016);
- la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR.
La disposizione agevolativa di cui al comma 184 della medesima Legge di stabilità non trova, dunque, applicazione nel caso di conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al predetto comma 182.
L’Amministrazione finanziaria ha più volte precisato che il legislatore, a prescindere dall’utilizzo dell’espressione “alla generalità dei dipendenti” ovvero a “categorie di dipendenti”, non riconosce l’applicazione delle disposizioni di favore tassativamente elencate nel comma 2 ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori (cfr. circolari del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 e 16 luglio 1998, n. 188; nonché circolari Agenzia delle Entrate 15 giugno 2016, n. 28/E e 29 marzo 2018, n. 5/E).
La citata prassi ha ulteriormente chiarito che l’espressione “categorie di dipendenti” utilizzata dal legislatore non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel Codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo “tipo” o di un certo “livello” o “qualifica” (ad esempio tutti gli operai del turno di notte), ovvero ad un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle “utilità” previste.