Skip to main content

Lavoratori sportivi occasionali: CU alla prova delle nuove causali

|

Per i lavoratori sportivi occasionali bisogna prestare la massima attenzione nella compilazione della CU in considerazioni delle recenti modifiche normative che impattano sulle causali da utilizzare ai fini dell’adempimento.

Il primo alert riguarda l’utilizzo delle corrette causali, in particolare:

  • la causale N3 è da utilizzare per i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative come previsto dall’art. 53, comma 2 lettera a, del TUIR), in vigore fino 30 luglio 2024;
  • la causale M per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Tale ultima causale deve essere indicata per i compensi erogati dopo il 30 luglio 2024, a seguito dell’abrogazione del citato art. 53, comma 2, lettera a) del TUIR (vedi tabella).

Aspetto Descrizione
Regime Fiscale I compensi percepiti per attività sportiva occasionale rientrano tra i redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera l) del TUIR.
Ritenuta d’Acconto Ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, per le prestazioni autonome occasionali è prevista l’applicazione di una ritenuta d’acconto del 20% sull’importo lordo corrisposto.
Certificazione Unica (CU) Se il compenso è classificato come lavoro autonomo occasionale, la causale CU è stata aggiornata dal 30 luglio 2024, passando dal codice “N3” al codice “M”. Qualora il compenso sia percepito nell’ambito di una collaborazione sportiva dilettantistica, i redditi devono essere certificati secondo le modalità previste per i redditi di lavoro dipendente.
Superamento della Soglia di 5.000 Euro Se il totale dei compensi supera i 5.000 euro annui, è necessario compilare anche la sezione relativa ai dati previdenziali.
Imponibile Fiscale lavoro autonomo occasionale L’importo lordo dei compensi erogati deve essere indicato nella colonna 8 della Certificazione Unica.

Sulle scadenze per la trasmissione delle CU all’Agenzia delle Entrate, si ricorda che:

  • entro il 31 marzo 2025 vanno trasmesse le CU inerenti al lavoro autonomo e abituale (arti o professioni).
  • entro il 17 marzo 2025 dovevano essere inviate le CU relative ai redditi assimilati a lavoro dipendente (co.co.co. sportive) e ai redditi diversi (autonomi occasionali).
  • entro il 31 ottobre 2025 le CU relative ai redditi assimilati a lavoro dipendente (co.co.co. sportive) con soli redditi esenti.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta