Comunicazione di scarto della cessione del credito impugnabile anche dall’acquirente
Anche l’acquirente (nel caso di specie l’impresa edile) ha titolo per impugnare la comunicazione di annullamento delle opzioni di cessione del credito. Si sta infatti consolidando l’orientamento estensivo della giurisprudenza che include anche colui che acquista il credito d’imposta tra i soggetti legittimati ad impugnare lo scarto.
Come noto, al fine di contrastare le frodi in materia di cessioni dei crediti fiscali per bonus edilizi l’art. 122-bis del D.L. n. 34/2020 consente all’Amministrazione finanziaria, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli artt. 121 e 122 che presentano profili di rischio.
Quanto agli effetti, in esito alle verifiche svolte possono verificarsi due ipotesi:
- gli elementi di rischio non risultano confermati oppure sono decorsi i trenta giorni del periodo massimo di sospensione: in questo caso le comunicazioni si considerano regolarmente presentate e producono gli effetti previsti dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- gli elementi che hanno determinato la sospensione risultano confermati: in tal caso l’Agenzia delle Entrate rende noto l’annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione e la comunicazione si considera come non effettuata.
Ove ricorra tale seconda ipotesi si pone per il contribuente legato alla possibilità o meno di impugnare la comunicazione di “scarto”.
Secondo la giurisprudenza, a comunicazione di “scarto” delle opzioni:
- prevista al fine di tutelare in via preventiva l’erario dalla libera circolazione di crediti inesistenti,
- possa essere ricompresa tra le misure cautelari,
- assimilabili ad uno degli atti tipici contenuti nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, sulla scorta dello scopo che perseguono e degli effetti che producono (cfr. Cassazione n. 28812/2024 e C.G.T. Trieste 11 aprile 2023 n. 81/1/2023).
Con le recenti decisioni 60/01/2025 (presidente e relatore Lorelli), 75/02/2025 e 76/02/2025 (presidente De Benedetto, relatore Cuccaro) della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento si affermato inoltre che la legittimazione ad agire sussiste:
- non solo il venditore (tipicamente la persona fisica beneficiaria degli interventi agevolati),
- ma anche l’acquirente, ad esempio la società che ha acquistato il credito, in quanto soggetto munito di un preciso interesse al riguardo.