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Fattura elettronica operatori sanitari: il divieto diventa permanente

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 13 marzo 2025 in esame preliminare uno schema di Decreto Legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in diverse aree del diritto tributario italiano. Tra le novità di maggior interesse si segnala la messa a regime del divieto di fatturazione elettronica previsto, in via transitoria, dall’art. 10-bis, comma 1, del D.L. n. 119/2018 per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture recanti tali dati, nonché il passaggio alla scadenza annuale per l’adempimento.

soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata sono:

  • quelli indicati all’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014 (recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata),
  • nonché in appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

Secondo l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014, sono tenuti all’invio dei dati:

  • le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari,
  • le farmacie, pubbliche e private,
  • i presidi di specialistica ambulatoriale,
  • le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari
  • e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
  • le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Quattro successivi decreti ministeriali hanno esteso l’ambito dei soggetti tenuti all’obbligo di trasmissione dei dati, in particolare:

  • il D.M. 1° settembre 2016, con riguardo a una serie di soggetti tra i quali psicologi, infermieri, ostetrici, ottici, tecnici sanitari di radiologia medica, nonché alle strutture autorizzate a commercializzare farmaci, ecc.;
  • il D.M. 22 marzo 2019, relativamente alle strutture sanitarie militari;
  • il D.M. 22 novembre 2019, relativamente agli esercenti di diverse professioni sanitarie ordinistiche;
  • il D.M. 16 luglio 2021, con riferimento agli esercenti attività professionali sanitarie iscritti in elenchi speciali ad esaurimento.

Per il trattamento dei dati sanitari riferibili alle persone fisiche il sistema di interscambio (Sdi) non risulta conforme alle regole UE sul trattamento dei dati sensibili. Per tali ragioni è stato previsto il divieto, prorogato di anno in anno, di utilizzare lo Sdi per le fatture B2C dei soggetti che inviano i dati al sistema Ts. Da ultimo, l’art. 3, comma 6, del Decreto c.d. Milleproroghe ha esteso tale divieto anche all’anno 2025. Lo schema di decreto correttivo punta ora a mettere definitivamente a regime il divieto, prevedendo l’invio con cadenza annuale da parte dei professionisti e delle strutture della sanità.

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