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Concordato preventivo con maxi sanzioni per chi non aderisce o decade

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L’art. 2-ter del D.L. n. 113/2024, prevede un trattamento sanzionatorio aggravato per i contribuenti che non hanno aderito alla proposta di concordato preventivo oppure ne sono decaduti. In particolare le soglie di protezione oltre la quale scatta l’applicazione delle sanzioni accessorie, soglie ex art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997, sono ridotte alla metà.

La disposizione citata è rubricata: trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

In particolare: fermo quanto previsto dall’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, quando e’ irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’art. 9 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.

Il Decreto citato in apertura prevede dunque delle soglie dimezzate al superamento delle quali il contribuente può subire oltre che la sanzione pecuniaria anche quella di tipo accessorio.

Le sanzioni accessorie a cui si fa riferimento sono quelle del D.Lgs. n. 472/1997.

Per cui devono intendersi per tali quelle in materia di imposte dirette e IVA di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 472/1997 (modificate dal D.Lgs. n. 87/2024):

  • l’interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
  • l’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture;
  • l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;
  • la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione èdivenuto definitivo. Le stesse non sono applicate in caso di definizione agevolata delle sanzioni pecuniarie.

Il Decreto di riforma ha modificato altresì le soglie di “protezione” ex art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997 oltre le quali scattano le sanzioni accessorie sopra elencate.

Sanzioni accessorie – Violazioni dall’1 settembre 2024
Sanzione amministrativa superiore a 50.000 euro Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel Decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi.
Sanzione amministrativa superiore a 100.000 euro La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000.

Con le modifiche in parola, viene eliminato il limite massimo di sei mesi previsto per le sanzioni accessorie consistenti come visto in misure di interdizione e sospensione. Viene altresì eliminato il riferimento alla misura minima e massima della sanzione edittale della violazione più grave accertata, rilevando solo la sanzione irrogata in concreto dall’ufficio.

Detto ciò, il  prevede che quando una sanzione amministrativa è irrogata per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto di proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente, ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie (vedi tabella) sono ridotte della metà.

Sanzioni accessorie CPB – Violazioni dall’1 settembre
Sanzione amministrativa superiore a 25.000 euro Si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel Decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi.
Sanzione amministrativa superiore a 50.000 euro La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi.

Il dimezzamento delle soglie, con le sanzioni accessorie e limiti pro tempore vigenti, si applica altresì a coloro i quali, ex art. 2 quater del D.L. n. 113 non hanno aderito al c.d. condono CPB, per uno dei periodi d’imposta dal 2018 al 2022, oppure sono decaduti per la ricorrenza di una delle ipotesi individuate all’art. 2-quater, comma 10, lettere a), b) e c).

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