Skip to main content

Obbligo polizze catastrofali: diversi i punti da chiarire

|

Il D.M. MEF n. 18 del 30 gennaio 2025 (in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025), in vigore dal 14 marzo 2025, ha definito il Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’art. 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L’adozione del Decreto è stretta conseguenza delle previsioni di cui al comma 101 e seguenti della Legge citata.

Il comma 101 della Legge di Bilancio 2024 infatti stabilisce che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 cod. civ., sono obbligate a stipulare, entro il 31 dicembre 2024contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni, di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Il Decreto c.d. “Milleproroghe 2025”, all’art. 13 ha posticipato l’obbligo di stipula della polizza al 31 marzo 2025 (entro il 31 dicembre 2025 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, comma 1-quater art. 19).

Le imprese nei suddetti termini sono dunque obbligate a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Il Decreto citato in premessa è stato attuato nello specifico sulla base delle previsioni di cui al comma 105 della Legge di Bilancio 2024: con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l’IVASS (…).

Tuttavia anche dopo il Decreto rimangono dei dubbi da chiarire.

Criticità obbligo sottoscrizione polizze catastrofali
Perimetro soggettivo Né la norma né il Decreto hanno chiarito su chi cade l’obbligo di stipula della polizza in relazione alle fattispecie dell’affitto di azienda (art. 2562 cod. civ.) e dell’usufrutto di azienda (art. 2561 cod. civ.). Tale criticità era stata evidenziata anche in sede di parere sul Decreto in esame da parte del Consiglio di Stato (n. 01439/2024). Si ritiene che l’obbligo cada su chi detiene l’immobile ossia su chi lo utilizza a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attivita’ di impresa (ad esempio l’affittuario). Si veda l’art. 1, comma 1 lettera b) del D.M. n. 18/2025 e art. 1-bis, comma 2, del D.L. n. 155/2024. Anche in beni in locazione o leasing devono essere assicurati. Con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Piccoli imprenditori Il dossier della Legge di Bilancio 2024 chiariva che non sono interessati dall’obbligo in parola in quanto non soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle imprese i piccoli imprenditori (art. 2202 cod. civ.) ovvero i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. In realtà tali soggetti sono iscritti alla sezione speciale del Registro, per cui, in attese di conferme ufficiali, si ritiene siano interessati dall’obbligo al pari delle altre imprese.
Sanzioni Possibilità di esclusione da sostegni finanziari, sovvenzioni o benefici economici da fondi pubblici, inclusi quelli destinati a fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali e disastri. Da chiarire meglio la portata di tale previsione da ritenersi troppo generica.

Si ricorda l’obbligo in parola non opera per le imprese agricoleart. 2135 cod. civ. per le quali è previsto il c.d. “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità” (art. 1, commi 515 e seguenti della Legge n. 234/2021 – Legge di Bilancio 2022 – vedi D.M. 30 dicembre 2022).

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta