Credito d’imposta beni strumentali 4.0. Oneri accessori sempre ancorati alla “competenza”
In materia di credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali materiali 4.0, commi 1056, 1057 e 1057-bis, Legge n. 178/2020, l’eventuale carenza dell’acconto ai fini della prenotazione dei beni agevolati, rilevatosi a posteriori inferiore al 20 per cento dell’investimento complessivo, non fa perdere l’agevolazione.
Tuttavia, per individuare la percentuale agevolativa applicabile all’investimento (considerato che ad ogni anno d’investimento corrisponde una percentuale agevolativa che nel corso del tempo è andata via via a ridursi): la determinazione del momento di effettuazione ai sensi dell’art. 109 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR (principio di competenza), unitamente alla valutazione circa la corretta prenotazione dello stesso (mediante formalizzazione di un impegno contrattuale accompagnato dal versamento di un acconto minimo del 20 per cento) risultano dirimenti ai fini dell’individuazione dell’anno in cui “incardinare” il costo del bene.
Ciò vale anche per gli oneri accessori rispetto all’investimento agevolato.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 60/2025, tenendo conto dei precedenti interventi di prassi in materia di iper-ammortamento, parimenti applicabili al credito d’imposta 4.0.
Nel caso rappresentato nell’istanza di interpello, pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il Credito d’imposta 4.0:
- nei confronti del costo dell’Impianto […] (euro […], oltre IVA), sempre che sia stata correttamente effettuata la relativa prenotazione nel corso del 2021, spetti nella misura del 50% ai sensi del comma 1056 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020;
- nei confronti del costo del “macchinario 2”, considerato che non è stata effettuata alcuna prenotazione nel corso del 2021 (come evidenziato dallo stesso Istante), spetti nella misura del 40%prevista per gli investimenti effettuati nel 2022, ai sensi del comma 1057;
- nei confronti degli oneri non preventivabili accessori (nei termini descritti dall’Istante – sia quelli afferenti all’Impianto […] sia al MACCHINARIO 2) per l’importo di euro […] complessivo relativi ai lavori eseguiti nel 2022, spetti nella misura del 40% ai sensi del comma 1057.
Nei fatti, non è stata confermata la tesi dell’istante che rispetto agli oneri accessori sostenuti nel 2022 che “non avrebbero potuto essere programmati né stimati in fase di progettazione dell’impianto, se non in modo altamente provvisorio ed arbitrario” riteneva di poter suddividere l’incidenza e di conseguenza individuare la percentuale agevolativa rispettivamente in misura pari al: 50% degli oneri accessori, per la quota di tali oneri relativi all’investimento 2021, e in misura pari al 40% per la quota di tali oneri relativa all’investimento imputabile all’esercizio 2022 (MACCHINARIO 2).