Appalti: IVA e fatturazione delle ritenute a garanzia
Nell’ambito dei contratti di appalto con la Pubblica amministrazione è ammissibile che il prestatore fatturi il controvalore complessivo delle prestazioni rese, al lordo della ritenuta di garanzia dello 0,50%, nonostante il corrispettivo non sia in tutto o in parte pagato, restando in ogni caso l’esigibilità ancorata al momento del pagamento dello stesso. Ciò, dunque, non determina un’anticipazione dell’obbligo di versamento dell’IVA (fatta salva la facoltà di deroga dell’acquirente). Questo in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 52/E del 28 febbraio 2025.
La fattispecie analizzata
Un Ente pubblico rappresenta di aver aderito ad una convenzione per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi. In conformità a quanto previsto dall’art. 11 del Codice dei contratti pubblici è stato previsto che:
- l’ente contraente operi sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata solo al termine del contratto attuativo;
- le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
L’addebito di dette ritenute (c.d. “ritenute a garanzia”) sull’importo netto progressivo delle prestazioni è volto a costituire la provvista necessaria per consentire al committente di ottemperare agli obblighi contributivi nell’eventualità in cui questi non siano stati assolti direttamente dall’appaltatore concorrono a formare la base imponibile.
I chiarimenti delle Entrate
Al fine di stabilire i criteri di fatturazione delle ritenute a garanzia applicate, spiega l’Agenzia, assume rilevanza il momento in cui si realizza il presupposto impositivo cui consegue l’esigibilità dell’imposta.
Nel caso di specie, continuano le Entrate, occorre fare riferimento all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment). A differenza del sistema dell’inversione contabile, lo split payment non incide nella fase dell’applicazione dell’imposta, ma solo in quella della sua riscossione. Ne consegue che tale meccanismo «non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell’imposta in relazione all’operazione effettuata nei confronti dell’ente pubblico» (cfr. circolare n. 15/E del 13 aprile 2015).
Pertanto, l’esigibilità dell’imposta si realizza alla data del pagamento del corrispettivo nonostante lo stesso sia stato fatturato salva la possibilità di optare per l’esigibilità anticipata al momento della ricezione ovvero della registrazione della fattura. La scelta per l’esigibilità anticipata può essere fatta con riguardo a ciascuna fattura ricevuta/registrata. A tal fine, rileva il comportamento concludente del contribuente.
Nel caso di specie la società affidataria dell’appalto ha deciso di fatturare l’intera prestazione, al lordo della ritenuta di garanzia che sarà incassata solo successivamente.
Tale comportamento, chiarisce l’Agenzia, non determina un’anticipazione dell’obbligo di versamento dell’IVA (fatta salva la facoltà di deroga dell’acquirente). In tale evenienza, all’atto della corresponsione del corrispettivo fatturato, l’ente pubblico ne tratterrà una parte, precisamente lo 0,50%, che provvederà a:
- versare direttamente all’istituto previdenziale o assicurativo nel caso in cui sia riscontrata l’irregolarità contributiva della società appaltante;
- restituire a detta società previo riscontro della sua regolarità contributiva.