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Nuovi chiarimenti sul regime agevolativo per lavoratori impatriati

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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito importanti chiarimenti sul nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209. Questo regime si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024.

Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione – Nella risposta n. 55/2025 del 28 febbraio 2025, l’Agenzia ha affrontato il tema dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione richiesti per accedere al regime agevolativo. La norma fa riferimento ai criteri definiti dal D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108 e dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

L’Agenzia ha chiarito che:

  1. il lavoratore deve possedere alternativamente:
    • un titolo di istruzione superiore di livello terziario di durata almeno triennale;
    • una qualificazione professionale di livello post-secondario di durata almeno triennale;
    • i requisiti previsti per l’esercizio di professioni regolamentate;
    • una qualifica professionale superiore attestata da esperienza professionale;
  2. la valutazione dei titoli di elevata qualificazione o specializzazione non può essere effettuata in sede di interpello, in quanto richiede accertamenti tecnici di competenza di altre amministrazioni.

Periodo minimo di residenza all’estero e ulteriori agevolazioni

Nella risposta n. 53/2025 del 28 febbraio 2025, l’Agenzia ha fornito chiarimenti su altri aspetti del regime:

  1. periodo minimo di residenza all’estero:
    • se il lavoratore rientra in Italia per lavorare presso lo stesso datore di lavoro o gruppo per cui ha lavorato all’estero, il periodo minimo di residenza all’estero è esteso a 6 o 7 anni.
    • questo requisito si applica anche se c’è stata un’interruzione del rapporto di lavoro prima del rientro in Italia.
  2. ulteriore riduzione della base imponibile:
    • la base imponibile è ridotta al 40% se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o in caso di nascita/adozione di un figlio durante il periodo di fruizione del regime.
    • entrambi i genitori possono beneficiare di questa ulteriore riduzione, a condizione che il figlio minore sia residente in Italia durante il periodo di fruizione del regime.
Aspetto Dettaglio
Requisiti di qualificazione
  • Titolo di istruzione superiore triennale
  • Qualificazione professionale post-secondaria triennale
  • Requisiti per professioni regolamentate
  • Qualifica professionale superiore con esperienza
Periodo minimo all’estero
  • 3 anni in generale
  • 6 anni se stesso datore/gruppo, senza precedente impiego in Italia
  • 7 anni se stesso datore/gruppo, con precedente impiego in Italia
Riduzione base imponibile
  • 50% in generale
  • 40% con figlio minore o nascita/adozione durante il regime
Applicabilità riduzione 40%
  • Entrambi i genitori, se il figlio è residente in Italia

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