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Dichiarazione integrativa e validità del CPB

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Nel caso in cui nel corso del 2025 o successivamente un contribuente si accorga di aver effettuato errori in sede di compilazione del modello redditi 2024 lo stesso dovrà provvedere a sanarli con apposita integrativa. Al riguardo si pone il tema di coordinare un tale comportamento con l’eventuale adesione all’istituto del concordato preventivo biennale (D.Lgs. n. 13/2024).

Nel corso del Video Forum di Italia Oggi, tenutosi il 27 gennaio 2025 è stata affrontato il caso di un contribuente che si fosse trovato a trasmettere una dichiarazione integrativa oltre i termini previsti per l’adesione al concordato.

In merito, la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 ha già avuto modo di chiarire che “si può ritenere che, in generale, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento”.

Coerentemente le Entrate chiariscono che:

  • se la proposta di concordato che emerge in base ai valori indicati nella dichiarazione integrativa è inferiore a quella accettata, il contribuente resta vincolato alla proposta originaria, ovvero ai più alti valori accettati in sede di adesione;
  • se invece la proposta di concordato che corrisponde ai valori indicati nella dichiarazione integrativa è superiore a quella accettata, occorre verificare lo scostamento:
    • se la proposta così come ricalcolata è superiore a quella originaria, ma entro il 30% di scostamento, resta valida la proposta originaria;
    • se, invece, la proposta ricalcolata è superiore del 30% rispetto a quella originaria, interviene decadenza.

Un ulteriore quesito posto all’attenzione dell’Agenzia ha riguardato le ricadute in termini di CPB in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa che non modifica il reddito d’impresa o di lavoro autonomo oggetto della proposta concordataria, o il VPN IRAP, o altri aspetti rilevanti ai fini della proposta di concordato.

In tal evenienza si precisa che:

  • se con la dichiarazione integrativa vengono modificati soltanto dati estranei alle variabili che influenzano il concordato,
  • ciò non produce alcuna conseguenza sull’adesione già presentata.

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