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Bonus ristrutturazione 2025: aliquota al 50% soltanto per l’abitazione principale

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L’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), prevede una detrazione dall’IRPEF del 36% delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024, il D.L. n. 83/2012 e successive proroghe ha elevato

  • al 50% la percentuale di detrazione,
  • a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

A partire dalle spese sostenute nel 2025 la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 54 e 55, della Legge n. 207/2024) prevede che la detrazione competa, nel medesimo limite annuale di 96.000 euro, in misura pari al:

  • 50% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 36% negli altri casi.

Tra gli altri casi che si ritrovano con l’aliquota di detrazione abbassata al 36% rientrano:

  • i detentori dell’abitazione principale (locazioni/comodati);
  • familiari conviventi residenti nell’abitazione principale.

Per il 2026 e 2027 la detrazione subisce invece un’ulteriore riduzione venendo riconosciuta:

  • al 36% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • al 30% negli altri casi.

Si ricorda che:

  • il limite è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente;
  • quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%;
  • se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni;
  • la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

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