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Black list UE: lista invariata con 11 Paesi

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Nella riunione del 18 febbraio 2025, il Consiglio dell’Unione europea ha confermato la lista UE delle 11 giurisdizioni considerate non cooperative ai fini fiscali.

La lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali rientra nell’operato dell’UE per combattere l’evasione e l’elusione fiscali. È composta da Paesi che non hanno rispettato gli impegni assunti per conformarsi ai criteri di buona governance fiscale entro un termine specifico e da Paesi che si sono rifiutati di farlo.

Nei fatti parliamo dei Paesi della c.d. black list UE.

Si tratta, come nella precedente versione della lista (aggiornata a ottobre 2024), di Anguilla, Federazione russa, Guam, Isole Fiji, Isole Vergini statunitensi, Palau, Panama, Samoa, Samoa americane, Trinidad e Tobago, Vanuatu.

Oltre alla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, il Consiglio ha approvato il consueto documento sullo stato di avanzamento (allegato II), che riflette la cooperazione in corso dell’UE con i suoi partner internazionali e gli impegni di tali Paesi a riformare la loro legislazione per conformarsi alle norme concordate in materia di buona governance fiscale.

Fanno parte della c.d lista grigia: Antigua e Barbuda, Belize, Brunei, Eswatini, Isole Vergini britanniche, Seychelles, Turchia e Vietnam.

Il suo obiettivo è riconoscere il lavoro costruttivo in corso nel settore fiscale e incoraggiare l’approccio positivo adottato dalle giurisdizioni cooperative in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale.

Due giurisdizioni, Costa Rica e Curaçao, hanno rispettato i loro impegni correggendo le carenze nel rispettivo sistema di scambio automatico di informazioni fiscali e saranno rimosse dal documento sullo stato di avanzamento.

Dal canto suo, il Sultanato del Brunei Darussalam si è impegnato a modificare o abolire il suo regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera entro il 31 dicembre 2025; tale impegno sarà incluso nello stato di avanzamento.

A livello nazionale, come da D.M. 4 maggio 1999 e ss.mm.ii si considerano Paesi a fiscalità privilegiata i seguenti Stati e territori: Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d’Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); ecc.

Lato contribuente, la provenienza di redditi da quesi Paesi appena elencati comporta diverse implicazioni a livello fiscale: si segnalano gli impatti rispetto al quadro sanzionatorio legato alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale da assolvere nel quadro RW del modello Redditi.

Il riferimento è alle sanzioni di cui all’art. 5, comma 2, primo o secondo periodo, del D.L. n. 167/1990. Sanzioni, quest’ultime, che vanno dal 3 per cento al 15 per cento del valore dell’attività non dichiarata, raddoppiate nel caso di detenzione in Paesi a fiscalità privilegiata.

Ulteriore aspetto da considerare è il raddoppio dei termini di accertamento ex art. 12, comma 2-bis, D.L. n. 78/2009 (vedi anche il comma 2-ter per i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni).

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