Polizze catastrofali: rinvio al 31.03.2025 per le imprese (non agricole)
L’art. 13, comma 1 del DdL di conversione del Decreto Milleproroghe prevede la proroga del termine di stipula contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno di beni materiali delle imprese italiane.
Dispone, in particolare, uno slittamento al 31 marzo 2025 del termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, entro il quale:
- le imprese con sede legale in Italia
- e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia
sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.
La disposizione prevede una proroga dei termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.
L’obbligo è stato introdotto dall’art. 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), che stabilisce l’obbligo, in capo alle imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del Codice civile, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni:
- ai beni iscritti nello Stato patrimoniale di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce BII, numeri 1), 2) e 3),
- direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Le imprese sono dunque obbligate a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni a:
- terreni e fabbricati,
- impianti e macchinari,
- nonché attrezzature industriali e commerciali
causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
La dilazione si è resa necessaria perché manca il Decreto attuativo: una bozza era stata sottoposta al Consiglio di Stato, che aveva posto delle osservazioni per l’applicazione pratica. Lo schema di Decreto, nella sua prima versione, prevedeva che l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza dovesse avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione, termine che nella versione definitiva, considerati i tempi ristretti, dovrebbe necessariamente essere ridotto. Si attende, dunque, un testo che recepisca le osservazioni del Consiglio di Stato.
La Legge di conversione del Milleproroghe ha previsto un rinvio per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura, che dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2025.
L’art. 2188 del c.c. istituisce il Registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge; sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
- un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un’attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
Sono soggette all’obbligo dell’iscrizione:
- le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del Codice
- e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale,
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale.
Non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle imprese:
- i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del c.c. (i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia).
Il comma 102 della Legge di Bilancio 2024, inoltre, prevede che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione venga considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
La polizza deve prevedere:
- un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno
- e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Tali valori possono essere aggiornati con D.M. MEF e del MIMIT, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.
In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.
La Legge n. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) è intervenuta sul tema, disponendo che (comma 105-bis, art. 1, Legge n. 213/2023) al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all’obbligo, l’IVASS è tenuto a predisporre una piattaforma informatica che consenta di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione (come per l’RC auto).
I commi da 108 a 110 recano norme finalizzate a contribuire all’efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni in esame, autorizzando SACE S.p.A. a concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026). Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.
Il comma 111 prevede infine che le disposizioni in esame non siano applicabili agli imprenditori agricoli (di cui all’art. 2135 del c.c.), per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’art. 1, commi 515 e seguenti della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).