Skip to main content

Nuovi impatriati: servono 6 anni all’estero se i datori di lavoro non coincidono

|

Se un lavoratore rientra in Italia nel 2025 e lavora per la stessa società per la quale aveva già lavorato in un periodo non immediatamente precedente al trasferimento all’estero, il requisito minimo di residenza fuori dall’Italia, al fine di fruire del nuovo regime degli impatriati (ex D.Lgs. n. 209/2023), è di 6 periodi d’imposta. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 41 del 20 febbraio 2025, precisando che il periodo minimo si allunga a 7 anni soltanto se il lavoratore aveva già lavorato per la stessa società o gruppo societario.

Fattispecie oggetto di interpello

Un contribuente dichiara che al rientro in Italia nel 2025 lavorerà per la stessa società per la quale aveva già lavorato in Italia fino al 2016 quindi non immediatamente prima del trasferimento all’estero.

Il contesto di riferimento

Dal 2024 è consentito l’accesso al regime degli impatriati anche nel caso di attività prestata verso la stessa società per la quale il contribuente aveva già lavorato all’estero, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma (cfr. risposta ad interpello n. 22/E/2025).

Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è però di:

  • 6 periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • 7 periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Ad esempio, il lavoratore impiegato all’estero presso la Società Alfa che, al trasferimento in Italia, continua a lavorare per tale Società (o per una società del medesimo gruppo) potrà applicare il nuovo regime, nel rispetto di ogni altra condizione, se è stato residente all’estero per un periodo minimo di sei anni. Se il lavoratore già lavorava per la Società Alfa (o per una società del medesimo gruppo) prima del trasferimento all’estero potrà applicare il nuovo regime, nel rispetto di ogni altra condizione, se è stato residente all’estero per un periodo minimo di sette anni.

Per il contribuente che rientra in Italia nel 2024 per svolgere l’attività lavorativa in favore dello stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all’estero fino al 2020, avendo successivamente interrotto il rapporto di lavoro con tale soggetto, il periodo minimo di permanenza all’estero è di tre anni. Ciò in quanto non c’è coincidenza tra il datore di lavoro (medesima società o altra società riconducibile al medesimo gruppo) per il quale il lavoratore è stato impiegato all’estero nel periodo d’imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale lavorerà dopo il trasferimento in Italia.

Qualora, inoltre, vi sia coincidenza tra il datore di lavoro (medesima società/gruppo) per il quale il lavoratore è stato impiegato all’estero prima del rientro in Italia e quello presso il quale lavorerà dopo il trasferimento in Italia, al fine di stabilire il periodo minimo di pregressa permanenza all’estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l’attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero, occorre verificare se continuerà a lavorare per lo stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all’estero e se questo coincida con il datore di lavoro presso il quale ha lavorato durante il periodo d’imposta precedente il trasferimento all’estero o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento.

I chiarimenti dell’Agenzia

In applicazione delle disposizioni e dei principi sopra illustrati l’Agenzia osserva come nel caso di specie, il periodo minimo di residenza all’estero, ai fini dell’applicazione del nuovo regime è di sei periodi di imposta. Ciò in quanto, in base a quanto affermato dal contribuente, non c’è coincidenza tra il datore di lavoro (società/gruppo) per il quale il lavoratore è stato impiegato in Italia nel periodo immediatamente precedente il trasferimento all’estero e quello presso il quale inizierà a lavorare dopo il trasferimento in Italia.V

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta