Rottamazione quater: riammissione solo con decadenza al 31 dicembre
Il Senato, ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione, con modificazioni, del ddl di conversione in legge del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, c.d. Decreto Milleproroghe (A.S. 1337).
Tra le novità salienti è da segnalare la remissione in bonis per chi è decaduto alla data del 31 dicembre 2024 dalla rottamazione–quater, commi 231–252 della Legge n. 197/2022. Tali soggetti potranno continuare a beneficiare dei vantaggi della definizione agevolata.
Remissione in bonis rottamazione–quater | |
Cosa | Riammissione decaduti rottamazione cartelle. |
Soggetti beneficiari | Solo coloro che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti per tardivo, omesso o carente versamento delle rate della sanatoria. |
Adesione alla riapertura | Istanza da presentare in via telematica all’ADER entro il 30 aprile 2025. |
Carichi interessati dalla riapertura | Gli stessi di quelli già inserita nella prima istanza di adesione alla rottamazione-quater presentata al 30 giugno 2023. |
Riscontro debiti ammessi alla riapertura | L’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025. |
Modalità di pagamento | Il saldo delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025 oppure:
Sono comunque dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 sulla base del vecchio piano di dilazione. |
Effetti su dilazioni ordinarie sospese | Al 31 luglio 2025 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate. |
Soggetti in regola con i pagamenti | Scadenze invariate: 7ª rata al 5 marzo, le successive scadenze in base alla c.d. “comunicazione delle somme dovute” |
In attesa di conferme ufficiali, e ragionevole pensare che sono interessati dalla remissione in bonis anche i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione” (D.L. n. 61/2023) che hanno presentato istanza di adesione entro il 30 settembre 2023. Anche considerato il generico riferimento “Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197” contenuto nel nuovo art. 3-bis del Decreto Milleproroghe.