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Dati ritenute in F24: opzione al 17 febbraio vincolante per tutto l’anno

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La scelta in opzione per la comunicazione all’atto del versamento in F24 dei dati delle ritenute e delle trattenute operate, ex art. 16 del D.Lgs. n. 1/2024, vincola il sostituto d’imposta alla modalità semplificata per tutto l’anno d’imposta.

La novità operativa a partire dai versamenti relativi all’anno di imposta 2025 riguarda i sostituti d’imposta che:

  • corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
  • sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
  • effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

Grazie a tale semplificazione i sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite F24 comunicano anche: l’ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 25978/2025.

L’adempimento semplificato sostituisce in tutto e per tutto il 770.

L’invio del modello F24 e la comunicazione degli ulteriori dati tramite il nuovo prospetto sono effettuabili esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Nei fatti, il 17 febbraio rappresenta la prima data utile per la trasmissione dei dati aggiuntivi con il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”, approvato con il provvedimento citato.

A ogni modo, per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono delle disposizioni di semplificazione possono: effettuare i relativi versamenti entro le ordinarie scadenze – e poi trasmettere i dati di cui all’allegato 4 del provvedimento entro il 30 aprile 2025 (16 aprile per le ritenute di marzo).

I dati da trasmettere riguardano: l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento; in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, la regione o il comune a cui si riferiscono; la presenza delle fattispecie (note) elencate nell’allegato 2 al suddetto provvedimento, ecc.

Come detto in premessa, la scelta in opzione per la comunicazione all’atto del versamento in F24 dei dati delle ritenute e delle trattenute operate, vincola il sostituto d’imposta alla modalità semplificata per tutto l’anno. Infatti, è lo stesso art. 16 in parola, al comma 3 a prevedere quanto segue: “l’adesione al sistema semplificato di cui al comma 1 tramite comportamento concludente è vincolante per l’intero anno d’imposta per cui è esercitata”.

Di contro, i sostituti d’imposta che non si avvalgono delle disposizioni di semplificazione sono tenuti alla presentazione del 770 per l’intero anno di riferimento: la presentazione della suddetta dichiarazione 770 equivale alla scelta di non avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 1/2024.

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