Nuove soglie per il regime forfetario con decorrenza già dal 2025
La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024) introduce un’importante modifica al regime forfetario delle partite IVA, innalzando da 30.000 a 35.000 € il limite di reddito da lavoro dipendente o pensione che preclude l’accesso al regime.
Come noto, la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 aveva reintrodotto la lett. d-ter) nel comma 57 della Legge n. 190/2014, ai sensi della quale: “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
La manovra è quindi intervenuta a specificare che “per l’anno 2025”, il limite di cui sopra “è elevato a 35.000 euro”. Al riguardo qualche dubbio potrebbe porsi all’interprete circa la volontà del legislatore di indicare con il riferimento al 2025:
- l’anno in cui si è verificato il rispetto della soglia relativa al reddito dipendente o assimilati;
- o in alternativa l’anno in cui viene applicato il forfait.
Esempio
Un contribuente in regime forfetario nell’anno 2024, presenta la seguente situazione:
- reddito di lavoro dipendente 33.800 euro;
- reddito di lavoro autonomo 5.000 euro.
Aderendo alla tesi n. 2) (anno di applicazione del forfeit) il soggetto nel 2025 può continuare ad adottare il regime forfetario (con la precedente sarebbe invece uscito), mentre se si optasse per la tesi n. 1) (anno in cui verificare il rispetto della soglia di lavoro dipendente) il contribuente uscirebbe dal regime.
In attesa di chiarimenti ufficiali, pur auspicabili, a parere di chi scrive sembra potersi privilegiare la tesi numero 2) posto che la Relazione tecnica della Ragioneria dello Stato del 21 dicembre 2024, allegata alla Legge di Bilancio 2025, stima:
- minori entrate si fiscali che contributive già a partire dal 2025,
- circostanza che non potrebbe verificarsi, invece, in applicazione della tesi n. 1).