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Dichiarazione IVA 2025 (anno 2024) per le società non operative

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Nella Dichiarazione IVA 2025 (anno 2024) il rigo VA15 monitora le società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.

La compilazione del rigo è richiesta anche alle società che nel periodo d’imposta hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo.

Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:

  1. società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione;
  2. società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;
  3. società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;
  4. società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell’IVA non inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 30, comma 1, della Legge n. 724/1994.

Per le società e gli enti considerati di comodo il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione in F24 (ipotesi evidenziate con i codici 1, 2 e 3).

Per quanto riguarda l’ipotesi evidenziata con il codice 4, come precisato con la circolare 4 maggio 2007, n. 25, trova applicazione la disposizione contenuta nell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 30, della Legge n. 724/1994, che prevede la perdita definitiva del credito IVA annuale. Tuttavia, l’indicazione del codice 4 da parte dei soggetti che evidenziano un credito d’imposta annuale comporta, in ogni caso, la compilazione del rigo VX2, campo 1 (o del rigo VX8 in caso di partecipazione ad una procedura di liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno).

Il rigo VL24 non deve essere compilato dalle società di comodo che nella dichiarazione IVA/2024 hanno indicato il codice 4 nel rigo VA15.

Va detto che la perdita definitiva del credito IVA per le società di comodo è stata dichiarata contraria ai principi dell’Unione Europea dalla Corte di Giustizia UE e confermata dalla giurisprudenza interna.

Anche se l’art. 30 della Legge n. 724/1994 vieta alle società “non operative” di richiedere rimborsi, compensazioni o cessione del credito IVA, prevedendone la perdita definitiva dopo tre esercizi consecutivi sotto le soglie, la Corte UE (7 marzo 2024, C-341/22, Feudi di San Gregorio) ha stabilito che la qualifica di soggetto passivo IVA non dipende dal volume d’affari ma dall’esercizio effettivo di un’attività economica. Le presunzioni quantitative introdotte dal legislatore italiano non sono idonee a contrastare frodi o abusi, violando gli artt. 9 e 167 della Direttiva IVA. La Cassazione (sent. 24416/2024 e 24442/2024) ha reso immediatamente inefficaci le limitazioni, obbligando l’Agenzia delle Entrate a riconoscere il credito IVA se: esiste un’attività economica reale. Non sussistono frodi o costruzioni artificiose. I contribuenti possono richiedere la restituzione dei crediti IVA precedentemente negati, per tutti i rapporti non definiti da giudicato. La disciplina italiana dovrà essere modificata per allinearsi ai principi UE, eliminando i meccanismi presuntivi.

Le limitazioni al credito IVA per le società di comodo sono state dichiarate illegittime per contrasto con i principi di neutralità, proporzionalità e libertà di stabilimento sanciti dal diritto UE. La svolta giurisprudenziale impone un approccio basato sulla sostanza dell’attività anziché su parametri quantitativi.

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