Fringe benefit e rimborso utenze domestiche: non serve l’autenticazione della firma
In materia di fringe benefit in favore dei lavoratori dipendenti, ex art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, TUIR, ai fini dell’attestazione delle condizioni per il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche, non è necessario che la sottoscrizione della dichiarazione rilasciata dal lavoratore al datore di lavoro sia anche autenticata.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 17/2025.
L’art. 1, commi 16 e 17, della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (c.d. Legge di Bilancio 2024), in deroga al dettato dell’art. 51, comma 3, del TUIR, ha previsto che “non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, entro i limiti di euro 1000,00”, tra l’altro, “il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati […]”.
Le deroghe in parola sono state poi prorogate dalla Legge n. 207/2024 per il periodo d’imposta dal 2025 al 2027.
La norma in commento non specifica gli oneri documentali collegati alla fruizione di tale agevolazione. Sul punto, è intervenuta la circolare 7 marzo 2024, n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate.
Ai fini documentali, è necessario che il datore di lavoro, acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR.
In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame, da conservare per eventuali controlli da parte degli organi a ciò deputati.
In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le stesse non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
La circolare citata specifica che la dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ma non si pronuncia in ordine alla necessità dell’autenticazione della sottoscrizione.
Da qui, secondo l’Agenzia delle Entrate, posto che la dichiarazione vede come destinatario finale l’Amministrazione finanziaria (effettua i controlli sulla veridicità del contenuto della dichiarazione), entrano in gioco le disposizioni di cui all’art. 38 del D.P.R. da ultimo citato, per cui: la dichiarazione in commento può essere acquisita dal datore di lavoro con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l’autenticazione della sottoscrizione.