Il CPB non decade se lo scostamento post integrativa è inferiore al 30%
In occasione del Videoforum del 27 gennaio 2025 l’Agenzia ribadisce i chiarimenti forniti con la circolare n. 18/E/2024 secondo cui la presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente richiede il ricalcolo della proposta ai soli fini della verifica delle ipotesi di decadenza di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 13/2024.
Come noto, i contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) entro il 31 ottobre 2024 (termine “originario”) oppure entro il 12 dicembre 2024 (in presenza dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, D.L. n. 167/2024) devono prestare attenzione, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore, a non incorrere nelle cause di decadenza dal regime di favore.
L’art. 22 del D.Lgs. n. 13/2024 annovera, infatti, tra le violazioni che possono comportare la decadenza dal CPB la presentazione di modello Redditi integrativo dal quale risulti un minor reddito o valore della produzione netta oggetto del concordato (ossia del reddito 2023 “normalizzato”) per un importo superiore al 30% rispetto a quello ordinario.
Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 18/E/2024:
- sebbene la norma preveda che la causa di decadenza dal CPB si verifica a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, quando i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una “quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta” rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato, senza indicare la misura di tale scostamento;
- al fine di evitare possibili distorsioni applicative si può ritenere che, in generale, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.
Con l’occasione, l’Agenzia precisa altresì che la presentazione di una dichiarazione integrativa che:
- si limita a modificare dati che non influiscono sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo,
- oppure che interviene a correggere altri redditi (ad esempio redditi diversi, redditi fondiari, ecc.),
non è rilevante ai fini della causa di decadenza in esame.