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Bonus edilizi con limitazioni nel 2025 per i redditi elevati

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Una novità di particolare impatto per i contribuenti che fruiscono di bonus edilizi (riqualificazione energetica/sismabonus, superbonus, bonus barriere, bonus mobili, ecc.) riguarda l’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2025, di un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi elevati.

Il paletto, introdotto dall’art. 1, comma 10, della Legge n. 207/2024, garantisce però condizioni di favore per le famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili.

Con l’introduzione del nuovo art. 16-ter nel TUIR “Riordino delle detrazioni”, la norma prevede che in presenza di redditi superiori a euro 75.000, la detrazione dall’IRPEF di oneri/spese detraibili opera fino a un ammontare variabile in funzione:

  • del reddito complessivo del contribuente (senza considerare l’abitazione principale/pertinenze)
  • e dal numero di figli a carico presenti nel nucleo familiare.

Per calcolare il limite di spesa massimo detraibile l’importo “base” deve essere moltiplicato per un apposito coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico.

Formula di calcolo somma tutti oneri detraibili:

importo base × coefficiente variabile in base al nr. di figli a carico

Il risultato di tale moltiplicazione rappresenta l’importo massimo della detrazione che può essere riconosciuto sugli oneri elencati dagli artt. 1516 e 16-bis del TUIR, nonché sulle spese previste da altre specifiche norme di legge. Le spese sanitarie e quelle relative ai mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 sono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni.

L’importo “base” è fissato a:

  • 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e fino a 100.000 euro;
  • 8.000 euro, se il reddito è superiore a 100.000 euro.

Il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:

  • 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
  • 0,70, con un figlio a carico;
  • 0,85, con due figli a carico;
  • 1, con più di due figli a carico o almeno un figlio disabile (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che sono fiscalmente a carico).

La norma prevede che per le spese la cui detrazione è ripartita in più annualità (come per i bonus edilizi che scontano la ripartizione in 4/5/10 quote annuali di pari importo), rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. In deroga, tuttavia, non rilevano “le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024”.

In sostanza, deve ritenersi che per qualsiasi bonus edilizio (riqualificazione energetica/sismabonus, superbonus, bonus barriere, bonus mobili, ecc.) la limitazione:

  • non operi per tutte le rate residue, spettanti per agevolazioni maturate entro il 31 dicembre 2024;
  • si applica solo per spese sostenute dal 1° gennaio 2025.

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