ISA: on-line le bozze 2025
Pubblicata la versione non definitiva dei modelli ISA 2025 e relative istruzioni, nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta dei modelli applicabili ai settori Commercio, Manifatture, Servizi e Professionisti. Si tratta di:
- 14 modelli riguardanti il gruppo Commercio;
- 14 modelli riguardanti il gruppo Manifatture;
- 15 modelli riguardanti il gruppo Servizi;
- 13 modelli riguardanti il gruppo Professionisti.
Gli ISA esprimono il grado di affidabilità fiscale del contribuente per favorire l’emersione delle basi imponibili e l’assolvimento degli obblighi tributari.
La bozza dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Isa è aggiornata alla nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025 in sostituzione della classificazione “ATECO 2007 – Aggiornamento 2022”. La nuova classificazione verrà adottata, ai fini amministrativi, dal 1° aprile 2025.
Contribuenti soggetti agli ISA – Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice sintetico di affidabilità fiscale.
Risultano esclusi dagli ISA i soggetti che si trovano in una delle condizioni indicate nella tabella che segue.
Causa di esclusione | Codici nel modello REDDITI |
Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta | 1 |
Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta | 2 |
Ricavi (art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR) o compensi dichiarati (art. 54, comma 1, del TUIR) superiori a 5.164.569 euro | 3 |
Periodo di non normale svolgimento dell’attività | 4 |
Determinazione del reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) con criteri forfetari | 5 |
Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata | 6 |
Esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. “multiattività”) (obbligo di compilazione del modello ISA) | 7 |
ETS non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 117/2017 (causa di esclusione non ancora operativa) | 8 |
OdV e APS che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 117/2017 (causa di esclusione non ancora operativa) | 9 |
Imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017 (causa di esclusione non ancora operativa) | 10 |
Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi | 11 |
Società cooperative esercenti attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISA CG72U | 12 |
Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA DG77U – Trasporti marittimi e per vie d’acqua interne, noleggio di imbarcazioni e servizi connessi | 13 |
Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA (obbligo di compilazione del modello ISA) | 14 |
CPB – I contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni “che applicano gli ISA” possono accedere al concordato preventivo biennale (art. 10 del D.Lgs. n. 13/2024); l’adesione al concordato presuppone quindi che si tratti di soggetto ISA per cui non operi alcuna causa di esclusione.