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CNDCEC: chiarimenti sull’affidamento di incarichi di CTU

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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CNDCEC ha pubblicato il pronto ordini n. 97/2024 in risposta ad una richiesta chiarimento proveniente da un ordine territoriale sull’affidamento degli incarichi ai CTU e ai Delegati alle Vendite ex art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Il primo chiarimento ha riguardato l’orientamento secondo cui l’incarico di CTU potrebbe essere assunto in tutti i Tribunali d’Italia, indipendentemente dal circondario del Tribunale di iscrizione del CTU stesso, con la conseguenza che il Giudice potrebbe nominare liberamente, come ausiliario, un Consulente Tecnico anche se non iscritto al Tribunale del suo circondario di competenza senza alcun vincolo se non quello del limite del 10% dei ruoli in gestione. Il secondo intervento invece si è soffermato sulla possibilità di svolgimento dell’attività di Custode e Professionista Delegato ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. anche fuori dal proprio circondario di riferimento.

Con riguardo alla prima richiesta relativa alla questione del conferimento di incarichi di CTU, sulla scorta delle novità introdotte in materia con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, si segnala che a seguito dell’istituzione dell’albo nazionale dei CTU di cui al novellato art. 13 disp. att. c.p.c., si consente ai giudici di nominare consulenti iscritti nell’albo di qualsiasi Tribunale, senza la necessità di autorizzazione preventiva del presidente del Tribunale, come invece era previsto nel previgente art. 22 disp. att. c.p.c.

Tale assunto si traduce in una maggiore mobilità per i professionisti, che possono essere incaricati da tribunali diversi da quello di appartenenza, voluta dalla riforma Cartabia. Più in particolare, si evidenzia come la norma di riferimento resti l’art. 22 disp. att. c.p.c. (Distribuzione degli incarichi), la quale, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 4 del menzionato D.Lgs. n. 149/2022, prevede testualmente che:

“1. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell’albo del tribunale medesimo. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.

2. Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale.

3. Le funzioni di consulente presso la corte d’appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. L’incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte di appello”.

Pertanto, mentre prima della riforma, il giudice poteva affidare l’incarico soltanto ai CTU compresi nell’elenco degli iscritti all’albo del Tribunale di competenza territoriale e, per le nomine fuori albo, era necessario chiedere una preventiva autorizzazione al presidente del Tribunale, con la novella, invece, la nomina può interessare anche consulenti iscritti ad albi di altri Tribunali senza la preventiva autorizzazione, in quanto è sufficiente che il giudice emetta un provvedimento motivato da comunicare al presidente del Tribunale.

Per quanto attiene al secondo quesito, relativo alle attività dei professionisti iscritti nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c., il CNDCEC segnala le recenti modifiche apportate dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, vigente dal 26 novembre 2024.

L’art. 4 del menzionato D.Lgs. n. 164/2024, infatti, ha modificato l’art. 179-ter, comma 12, disp. att. c.p.c., stabilendo che il giudice dell’esecuzione può delegare le operazioni di vendita a un professionista iscritto nell’elenco di un altro circondario del distretto di Corte di Appello di appartenenza, senza obbligo di specifica motivazione.

Rispetto al testo previgente, scompare dunque la necessità per il giudice dell’esecuzione indichi analiticamente nel provvedimento di nomina i motivi della scelta di un professionista iscritto nell’elenco di un altro circondario, potendo egli nominare, liberamente e senza obbligo di specifica motivazione, un professionista cui delegare le operazioni di vendita, iscritto nell’elenco di un diverso circondario purché del medesimo distretto di Corte di Appello.

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