Contratti misti: nuova opportunità per i professionisti
Per effetto delle novità recate dal collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) uno stesso soggetto potrà lavorare presso il medesimo datore di lavoro sia come subordinato che come lavoratore autonomo. Si introduce pertanto una nuova possibilità per l’ingresso nel mondo delle professioni, accessibile anche per i forfetari.
Nel dettaglio, la norma permette di stipulare contratti misti, che combinano lavoro subordinato e autonomo libero-professionali (svolte da persone fisiche iscritte ad albi o registri professionali), mantenendo una netta separazione tra le due attività.
Ciò consente ai professionisti di lavorare con contratti part-time a tempo indeterminato (con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato) come dipendenti e contemporaneamente fornire prestazioni come autonomi, garantendo una maggiore flessibilità alle imprese con particolare riguardo a quelle che occupano più di 250 dipendenti.
Il numero dei dipendenti del datore di lavoro (che rappresenta il vero paletto alla diffusione dello strumento posto che secondo i dati ISTAT nel 2022 erano tali soltanto 4.408 aziende) è calcolato alla data del 1° gennaio dell’anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d’opera professionale. I lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.
Le disposizioni si applicano esclusivamente a condizione che:
- il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato da uno degli enti abilitati (ordini dei consulenti del lavoro, enti bilaterali, direzioni provinciali del lavoro e università);
- non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e alle modalità della prestazione nonché all’orario e alle giornate di lavoro.