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Omessi versamenti IVA 2023 con le nuove regole in ambito penale

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Anche gli omessi versamenti IVA 2022 e 2023 con rilievi in ambito penale soggiacciono alle regole più favorevoli previste dall’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 così come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111).

In conformità ai principi generali del diritto penale (art. 25 Cost. e art. 2 c.p.), le nuove disposizioni del D.Lgs. n. 87/2024 avranno efficacia retroattiva esclusivamente se risultano più favorevoli al reo. In caso contrario, continueranno ad applicarsi le norme previgenti per i reati commessi prima del 29 giugno 2024 (entrata in vigore Decreto di riforma), qualora la nuova disciplina sia più severa rispetto alla precedente.

In attuazione della riforma fiscale, il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale segna la data di consumazione del reato di omesso versamento.

Così ad esempio gli omessi versamenti 2023 dell’IVA regolarmente indicata nella dichiarazione IVA 2024, possono essere portati sotto la soglia di rilevanza penale entro il 31 dicembre 2025.

Infatti, il D.Lgs. n. 87/2024 ha confermato le soglie di punibilità (250.000 per l’IVA) ma ha spostato in avanti il momento di verifica della consumazione del reato: al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA. In precedenza si faceva riferimento al termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.

Sulla base della vecchia norma, rispetto agli omessi versamenti 2023, dunque il pagamento per superare qualsiasi conseguenza a livello penale avrebbe dovuto essere effettuato entro lo scorso 27 dicembre 2024 (scadenza acconto IVA) anziché entro il 31 dicembre 2025.

Dunque, con la riforma fiscale si amplia di oltre un anno il termine per consentire al contribuente anche solo di effettuare versamenti parziali per portare la violazione sotto la soglia di rilevanza penale.

Ai fini della punibilità dunque è necessario che:

  • il contribuente abbia presentato una dichiarazione IVA annuale valida;
  • l’IVA risultante dalla dichiarazione non sia stata versata;
  • l’omissione del versamento persista oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Superato tale riferimento temporale si ottiene la non punibilità solo ove il debito venga completamente estinto prima dell’apertura del dibattimento (vedi art. 13 D.Lgs. n. 74/2000):

“I reati di cui agli articoli 10-bis10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”.

Grazie al D.Lgs. n. 87/2024 inoltre agli avvisi bonari efficacia ai fini della non punibilità dell’omesso versamento.

Nello specifico il reato penale scatta solo laddove:

  • il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462;
  • in caso di decadenza dal beneficio della rateazione (tenendo conto anche del lieve inadempimento) il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a settantacinquemila euro.

Ancora, con il nuovo comma 2-bis aggiunto all’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 viene previsto che l’esito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (vedi avvisi bonari) è comunicato, rispettivamente, al sostituto d’imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

Nelle more del ricevimento della comunicazione però il sostituto o il contribuente può provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare.

La prima rata è versata entro il termine indicato nel comma 1 degli artt. 10-bis e 10-ter ossia entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.

Le rate successive sono versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le disposizioni ordinarie art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997.

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