Bonus barriere architettoniche: il punto della situazione
Il bonus barriere architettoniche, istituito dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, è in sostanza una detrazione IRPEF o IRES che può essere fruita da soggetti IRES o IRPEF, purché abbiano capienza d’imposta.
La misura della detrazione è al 75%:
- da suddividere in 5 anni se si tratta di spese 2022-2023;
- da suddividere in 10 anni se si tratta di spese 2024-2025 (come previsto dal D.L. n. 39/2024 all’art. 4-bis, comma 4).
La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da più di 8 unità immobiliari.
Sotto il profilo oggettivo, la norma richiede solamente che gli interventi siano effettuati su edifici già esistenti (non spetta per gli interventi realizzati in fase di costruzione dell’immobile), facendo, quindi, rientrare nella disciplina agevolativa i lavori realizzati su edifici composti da unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.
Le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito sono state bloccate dal D.L. n. 212/2023, tranne alcune eccezioni.
Le spese sostenute fino al 29 dicembre 2023 possono essere oggetto di opzione senza condizioni.
Dal 30 dicembre 2023 fino al 29 marzo 2024 è possibile esercitare le opzioni solo per le parti comuni a prevalente destinazione abitativa o sui villini o unità plurifamiliari adibiti ad abitazione principale con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (se c’è un disabile in famiglia non è necessaria alcuna verifica).
Per le spese dal 30 marzo 2024 le opzioni sono possibili solo nei casi appena visti e se il titolo abilitativo è stato presentato entro il 30 marzo 2024. Qualora non fosse necessario il titolo abilitativo, è necessario dimostrare che siano già iniziati i lavori o sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura con un versamento di un acconto.
Dal 2025 le spese sostenute devono fare i conti con il nuovo limite di detraibilità per redditi superiori a 75.000 euro.
In sintesi:
Tipologia di lavori | Le tipologie di interventi ammessi più frequenti sono:
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Requisiti |
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Interventi agevolabili |
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Interventi esclusi dal beneficio |
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I lavori vanno verificati, tuttavia, nel momento del sostenimento della spesa:
Tipologia di interventi | Detrazione 75% – Spese sostenute: | |
dal 1/01/2022 al 29/12/2023 | dal 30/12/2023 al 31/12/2025 | |
• sostituzione di finiture | SI | NO |
• rifacimento/adeguamento di impianti tecnologici | soli ascensori | |
• rifacimento di scale ed ascensori | SI | |
• inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici. | SI |