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DdL Concorrenza 2023: il punto sulle novità per le start-up innovative

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Il DdL Concorrenza 2023 approvato dalla Camera e attualmente al vaglio del Senato apporta rilevanti novità alla definizione di start up innovative. Le novità sono contenute negli artt. 28 e 29 del disegno di Legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, quasi completamente riscritti dall’emendamento dei relatori approvato dalla Camera nella seduta 27 novembre 2024.

In particolare, per effetto delle modifiche:

  • viene eliminata la soglia del capitale sociale prevista dal testo originario del DdL;
  • sono introdotti ulteriori requisiti qualificanti il concetto di start-up innovativa, introducendo il requisito secondo cui la start-up innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa (MPMI) e specificando, nell’ambito del requisito secondo cui la start-up innovativa debba avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, che la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza;
  • si introducono requisiti specifici, essenzialmente provanti la dinamicità e l’evoluzione dell’impresa, ai fini della permanenza della start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno, fino ai cinque complessivi previsti;
  • si consente di estendere il termine dei cinque anni complessivi per la permanenza della start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese per un periodo di due anni, sino a un massimo di quattro anni, per il passaggio alla fase di “scale-up” e in presenza di requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell’impresa;
  • resta fermo, nei casi sopra citati, quanto disposto in materia di detrazioni fiscali previste a favore degli investimenti in start-up innovative.

Ulteriori novità riguardano le disposizioni transitorie per le start-up innovative già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese alla data di entrata in vigore della Legge le quali:

  • hanno diritto a permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei nuovi requisiti previsti avvenga:
  • in caso di startup iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza dei tre anni;
  • in caso di startup iscritte da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.

Da ultimo, sono attese novità sulle detrazioni IRPEF per gli investimenti in start-up innovative:

  • detrazione IRPEF ordinaria al 30%: si specifica che le agevolazioni sono concesse per un massimo di 5 anni dalla data di iscrizione della start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese;
  • detrazione IRPEF in de minimis: a decorrere dal 1° gennaio 2025 l’agevolazione sale dall’attuale 50 al 65%. Ancora, si precisa che tale detrazione riguardi le sole start up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, purché l’investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance.

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