Skip to main content

Irpef e Ires, transizione ad hoc

|

Regole transitorie a hoc per le novità riguardanti il reddito d’impresa. Nella versione definitiva del decreto legislativo per la revisione del regime impositivo dei redditi (irpef e ires), il governo ha accolto diverse osservazioni formulate dalla Commissione Finanze del Senato (parere del 19 novembre) comprese quelle riguardanti la decorrenza delle nuove disposizioni volte a ridurre il doppio binario tra valori contabili e fiscali (art. 9).

È confermato (art. 13) che le novità sul reddito d’impresa entreranno in vigore dal 2024, precisamente dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Il governo ha accolto le osservazioni della commissione parlamentare e ha chiarito la data di entrata in vigore delle novità riguardanti i contributi in conto capitale (modificando l’art. 88, comma 3, lett. b) del tuir) e le differenze su cambi (abrogando l’art. 110, comma 3 del tuir).

In particolare, sono state introdotte regole transitorie per individuare il trattamento fiscale da riservare ai contributi già incassati alla data di entrata in vigore delle novità (per i soggetti solari, 1/1/2024) e oggetto di rateizzazione, nonché agli utili e alle perdite su cambi risultanti dalla valutazione delle poste in valuta iscritte nel bilancio antecedente a quello di entrata in vigore delle novità (per i soggetti solari, il bilancio chiuso al 31/12/2023).

Contributi in conto capitale. Con la riforma, i contributi in conto capitale saranno tassati in un’unica soluzione nel periodo d’imposta in cui avviene l’incasso. Confermata la tassazione secondo il principio di cassa, viene eliminata la tassazione quinquennale. Accogliendo le osservazioni della commissione, il comma 2 dell’art. 13 prevede che ai contributi incassati entro il periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 continueranno ad applicarsi le regole previgenti.

Di conseguenza, non dovranno essere riprese a tassazione nel 2024 le quote residue dei contributi già oggetto di rateizzazione (compresi quelli per i quali si è optato per la rateizzazione nel modello dichiarativo presentato a novembre). La rateizzazione già avviata, in altri termini, sopravvive alle novità della riforma. Le nuove disposizioni si applicheranno ai contributi concessi e incassati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 (per i soggetti solari, il periodo iniziato il 1/1/2024), oltre a quelli concessi precedentemente ma ancora non incassati.

Differenze su cambi. Con la riforma, la valutazione dei crediti e debiti in valuta alla fine dell’esercizio assumerà rilevanza anche ai fini fiscali. Si semplificano così le regole, allineando quelle fiscali a quelle civilistiche, senza necessità di gestire un doppio binario.

Il comma 4 dell’art. 13 dispone (come suggerito dalla commissione parlamentare) che la valutazione dei crediti e debiti iscritti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31/12/2023 (per i soggetti solari, il bilancio chiuso al tale data) concorra alla formazione del reddito imponibile del periodo d’imposta successivo (per i soggetti solari, quello iniziato il 1/1/2024).

L’atteso chiarimento (si veda ItaliaOggi del 31 ottobre) comporta che concorreranno alla formazione del reddito d’impresa del 2024 gli utili non tassati e le perdite non dedotte nei precedenti periodi d’imposta e che presumibilmente aveva comportato l’iscrizione in bilancio della fiscalità differita. I crediti e i debiti in valuta in valuta iscritti nell’ultimo bilancio ante-novità assumeranno rilevanza anche ai fini fiscali dall’inizio del periodo d’imposta 2024, azzerando immediatamente tutto il disallineamento civilistico/fiscale esistente.

Non sarà necessario ricostruire i valori storici dei crediti/debiti in valuta per stabilire l’importo che assumerà immediata rilevanza fiscale, potendo assumere, se correttamente determinato, il disallineamento indicato nel quadro RV del mod. Redditi 2024.

Valutazione delle commesse. In ultimo, è stata confermata (rispetto allo schema iniziale del decreto) la regola di entrata in vigore per le novità riguardanti la valutazione delle commesse infrannuali e ultrannuali. Il comma 3 dell’art. 13 prevede che per le commesse già oggetto di valutazione al termine del periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 continueranno a trovare applicazione le regole previgenti. Le novità della riforma si applicheranno, quindi, alle sole commesse avviate a partire dal periodo d’imposta successivo (per i soggetti solari, quello iniziato il 1/1/2024).

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta