Adempimento collaborativo: modalità di attestazione dell’efficacia operativa del Tax control framework
È stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2024 il D.M. 21 novembre 2024, recante le modalità di attestazione dell’efficacia operativa del Tax control framework, il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ai fini dell’adempimento collaborativo.
Il regime di adempimento collaborativo o di “Cooperative compliance” è stato istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”. Possono aderirvi i contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario (“Tax Control Framework” o “TCF”).
Il D.M. 21 novembre 2024 al riguardo stabilisce che:
- i soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221 sono tenuti ad attestare l’efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato;
- i medesimi soggetti, entro la fine del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del decreto in commento (31.12.2026 per i soggetti “solari”) e, successivamente, con cadenza almeno triennale, acquisiscono una certificazione attestante l’avvenuto svolgimento, da parte del contribuente, di procedure di test finalizzate a verificare che i controlli implementati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta;
- tale certificazione è rilasciata dai professionisti abilitati alla certificazione di cui al comma 1-bis dell’art. 4 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nelle linee guida di cui all’art. 4, comma 1-quater, del medesimo decreto.
In caso di certificazione infedele, la condotta del professionista incaricato è oggetto di comunicazione ai Consigli nazionali dell’ordine professionale di appartenenza per le determinazioni di competenza.