POS e RT sempre integrati dal 1° gennaio 2026
Con effetti sulle operazioni al dettaglio poste in essere dal 1° gennaio 2026, gli esercenti saranno obbligati a dotarsi di registratori telematici (RT) per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ex art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, che permettano la piena integrazione ed interazione con il POS ovvero con le app utilizzate per il pagamento elettronico da parte dei clienti con bancomat, carte di credito, ecc.
Nei fatti, si tratterebbe di un obbligo di utilizzo generalizzato dei c.d. sistemi di incasso evoluti ossia dispositivi che combinano le funzioni proprie dell’RT con quelle del POS per i pagamenti elettronici o quantomeno di sistemi che garantiscano la piena integrazione con il POS o con il software utilizzato per i pagamenti no cash.
Il nuovo obbligo è contenuto all’art. 9 dell’attuale testo della Manovra, articolo che interviene in materia di “Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati”.
All’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.”.
Dunque, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Nella relazione illustrativa si osserva che la sostituzione del comma 3 è volta a rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi.
Si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest’ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all’identificazione del cliente) e trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
Sempre sui controlli della corrispondenza tra scontrini e transazioni POS, c’è da dire che l’art. 22, comma 5, del D.L. n. 124/2019 prevede già, ai fini dei controlli, che gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico comunichino, all’Agenzia delle Entrate, transitando per PagoPa, i dati identificativi dei POS forniti ai commercianti e gli importi complessivi degli incassi giornalieri effettuati tramite ogni singolo terminale.
A ogni modo, chi non rispetterà gli obblighi previsti dalla Manovra 2025, sarà soggetto al quadro sanzionatorio di cui al D.Lgs. n. 471/1997.