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Lavoratori all’estero a forfait

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Lavoratori italiani all’estero: tassazione forfettaria in Italia anche con rientro settimanale al proprio domicilio. Il disegno di legge di bilancio contiene all’articolo 15, comma 2, una disposizione interpretativa dell’articolo 51, comma 8-bis , del Testo Unico delle imposte sui redditi volta a chiarire che rientrano nell’ambito applicativo della disciplina delle c.d. “retribuzioni convenzionali” i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

Il regime delle retribuzioni convenzionali costituisce un regime di favore che consente di considerare imponibile in Italia, in deroga agli ordinari criteri di determinazione analitica dei redditi di lavoro dipendente, un importo forfettario (la c.d. “retribuzione convenzionale”) fissato entro il 31 gennaio di ogni anno, a seconda dell’inquadramento del lavoratore e della categoria merceologica di riferimento, da uno specifico decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tra i requisiti previsti dalla normativa per l’accesso a detto regime, viene richiesto che il lavoratore svolga la propria attività lavorativa all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità e che tale attività costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro nonché che il lavoratore soggiorni, nell’arco di dodici mesi, nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

La previsione del disegno di legge di bilancio mira a chiarire che il ritorno anche settimanale al proprio domicilio italiano dei lavoratori che soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni non fa venire meno il carattere permanente e stabile dell’attività lavorativa svolta all’estero, eliminando in radice possibili dubbi sulla spettanza della tassazione convenzionale in tali circostanze.

Trattandosi di una norma di interpretazione autentica, il chiarimento reso per via legislativa ha valenza retroattiva
Trattandosi di una norma di interpretazione autentica, il chiarimento reso per via legislativa ha valenza retroattiva, potendo spiegare efficacia anche con riguardo alle annualità passate ancora passibili di verifica ovvero a quelle già fatte oggetto di verifica e ancora non definite.

L’intervento del legislatore si colloca, tra l’altro, a valle di un intervento di prassi (Risposta ad istanza di interpello n. 428 del 2023 ) che aveva già aperto alla spettanza del regime delle retribuzioni convenzionali – ferma la sussistenza di tutte le condizioni qualificanti – al soggetto che, distaccato in una società residente all’estero, effettui trasferte occasionali in paesi diversi, tra cui l’Italia.

Sebbene tale norma sia inserita all’interno di un articolo rubricato “Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri”, essa pare avere piuttosto carattere generale, essendo applicabile a tutti i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero e che non fanno rientro quotidiano in Italia, ma che nondimeno conservano la propria residenza fiscale in Italia per via dei legami di natura personale (per di più familiare) ivi mantenuti (cfr. Circ. n. 20/E del 2024 ).

Tra questi, potenziali beneficiari del chiarimento saranno i lavoratori residenti in Italia e distaccati presso società estere e i lavoratori “frontalieri” che, non potendo o preferendo non rientrare ogni giorno in Italia, non rientrano in tale status giuridico.

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