La detassazione del Trattamento di fine servizio (TFS)
Con la risposta ad interpello n. 225/E del 21 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate interviene a fornire chiarimenti rispetto alla tassazione agevolata applicabile all’indennità di buonuscita dei dipendenti statali.
La fonte normativa è costituita dall’art. 24 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29 marzo 2019, n. 75).
Con la circolare n. 90 del 30 luglio 2020, l’INPS era già intervenuto a chiarire che la disposizione normativa citata:
- introduce un beneficio fiscale per i dipendenti pubblici,
- sotto forma di riduzione dell’aliquota determinata ai sensi dell’art. 19, comma 2-bis, del TUIR, da applicarsi all’imponibile dei trattamenti di fine servizio (TFS),
- con importo fino a 50.000 euro.
In generale, il beneficio si applica ai trattamenti di fine servizio, ossia all’indennità di buonuscita, all’indennità premio di servizio e all’indennità di anzianità per la parte di imponibile fino 50.000 euro, come definito ai sensi dell’art. 19, comma 2-bis, del TUIR, indipendentemente dall’importo complessivo del TFS erogato.
Con la risposta ad interpello in argomento l’Agenzia puntualizza che:
- il limite massimo di detassazione di euro 50.000 è riferibile all’imponibile fiscale complessivo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 2-bis, del TUIR, indipendentemente dalla circostanza che il pagamento avvenga in un unico importo annuale o in più rate ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 78/2010;
- la norma ha espressamente previsto la parziale detassazione esclusivamente per detto istituto, senza fare alcun riferimento al TFR. Pertanto, si ritiene che tale regime non può essere applicato anche alle ipotesi di erogazione del TFR.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, infatti, le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, sentenza 7 febbraio 2013, n. 2925, ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24045).