Ime, documentazione doc
Una documentazione doc per le transazioni. Solo il rispetto delle prescrizioni contenutistiche “speciali”, oltre che di quelle generali (decreto Mef del 14 maggio 2018 ; Provvedimento direttoriale del 23 novembre 2020), consente di beneficiare tanto della disapplicazione delle sanzioni (penalty protection) quanto del regime Ime (Investment management exemption).
E’ una delle indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 19 novembre 2024, che fornisce chiarimenti ed istruzioni operative agli uffici in merito alla disciplina Ime. Quest’ultima, al fine di favorire o comunque di non disincentivare la localizzazione in Italia di entità preposte alla gestione/al supporto degli investimenti di veicoli esteri (management company/asset manager), pone una presunzione legale che, a determinate condizioni, esclude che il gestore, quand’anche sede fissa di affari di soggetto non residente, possa configurare stabile organizzazione personale ovvero materiale del veicolo (si veda ItaliaOggi di ieri).
Il corredo normativo è rappresentato dai commi da 7 ter a 7 quinquies e 9 bis dell’art. 162 del Tuir, dal Decreto Mef del 22 febbraio 2024 e dal Provvedimento del Direttore dell’AdE prot. 68655 del 28 febbraio 2024 . La portata e lo scopo di tali disposizioni proteggono esclusivamente il rischio in capo al veicolo (“safe harbour”), non intervenendo sulla altre posizioni coinvolte (investitori, fondi, asset manager).
In ogni caso, se da una parte il difetto delle condizioni ex lege non comporta automaticamente la ricognizione di una stabile italiana del veicolo, d’altro canto quest’ultima situazione può verificarsi per la società di gestione, rendendosi necessaria una analisi caso per caso della regolamentazione in materia.
La circolare n. 23-E/2024 si sofferma in dettaglio sulle quattro condizioni dettate dalla disciplina base ed ulteriormente declinate dai provvedimenti attuativi che attengono alla localizzazione/residenza del veicolo in giurisdizione “White List”, alla sua indipendenza dagli investitori, all’indipendenza della management company dal veicolo, alla congruità documentata della remunerazione dei servizi gestori resi da soggetto passivo residente (ovvero da una branch italiana) a beneficio di una consociata estera che operi come asset manager della struttura.
I primi tre presupposti sono diretti a segregare i diversi profili di rischio (l’investimento per gli investitori, l’impresa per la società di gestione) ed a dissociare gli investimenti dall’asset manager.
Per il veicolo si richiedono professionalità, soggezione a forme di vigilanza nel Paese di istituzione e pluralità di investitori. Nella specie rilevano sia forme tipiche di investimento collettivo Ue e non UE (OICVM, FIA, OICR), che altre entità parimenti professionali, operanti in base a politiche predeterminate e soggette a vigilanza prudenziale in sede costitutiva e di funzionamento. In quest’ultimo caso l’indipendenza della società di gestione va ulteriormente verificata in ragione di preclusioni e limiti che riguardano, rispettivamente, l’amministrazione/il controllo delle entità della struttura e la partecipazione ai risultati economici del veicolo (soglia massima del 25%).
In merito infine ai suddetti profili di transfer pricing ex art. 162, comma 7 quater, lett. d) del Tuir, i paragrafi 3 e 4 della circolare n. 23-e/2024 ripercorrono i contenuti del citato Provvedimento direttoriale. In tale sede si ha riguardo ai servizi funzionali alla gestione delle attività di investimento, trattando i metodi per valorizzarne i corrispettivi secondo i canoni di libera concorrenza.