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Concordato, no diminuzioni

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Concordato-bis possibile solo con la presentazione tempestiva delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2023 ovvero entro il 31 ottobre scorso. Divieto di rettifica in diminuzione dei redditi dichiarati con la dichiarazione presentata nei termini ordinari e occhio al termine perentorio per il versamento del secondo acconto rimasto fissato al 2/12 (il 30/11/2024 cade di sabato).

Con la pubblicazione del dl 167/2024 nella G.U. 14/11/2024 n. 267 è stata sancita la riapertura dei termini per l’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb), di cui al dlgs 13/2024, per il biennio 2024/2025. Come anticipato da ItaliaOggi, del 15/11/2024, le nuove disposizioni prevedono che i soggetti che hanno “validamente” presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31/10/2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale, di cui agli articoli da 10 a 22 del dlgs 13/2024, possono aderire al detto accordo con il Fisco entro il prossimo 12 dicembre, con la presentazione di una dichiarazione integrativa, di cui al comma 8 dell’art. 2 del dpr 322/1998.

Dalla lettura delle disposizioni richiamate, quindi, emergono una serie di novità ma anche di criticità che debbono essere valutate con estrema attenzione, a partire dal fatto che solo i soggetti Isa possono fruire della riapertura in commento e che, alla base della possibilità prevista, il contribuente (Isa) deve aver tempestivamente presentato la dichiarazione nei termini ordinari (31/10/2024).

In secondo luogo, l’esercizio della facoltà appena indicata non è consentito nei casi in cui nella citata dichiarazione integrativa siano indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione originaria, presentata entro la data del 31/10/2024. L’adesione alla proposta, quindi, può essere espressa entro il 12/12/2024 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa nella quale l’unica modifica ammessa in dichiarazione (integrativa) risulti la mera compilazione del quadro “P” del modello CPB 2024/2025, inserito all’interno del modello Isa applicabile, senza, ci si augura, applicazione di alcuna sanzione, anche se ridotta per effetto al ravvedimento operoso.

Dalla semplice lettura della norma sembra che la preclusione alla presentazione della dichiarazione integrativa sia assoluta anche per i casi in cui, per esempio, il contribuente si sia dimenticato di inserire un reddito che non altera il reddito (di impresa o di lavoro autonomo) dichiarato negli appositi quadri per il 2023 o si sia dimenticato di inserire determinati oneri detraibili o deducibili (spese mediche, bonus edilizi o quant’altro).

Sul punto, si ritiene che l’adesione mediante l’integrativa dovrebbe essere sempre ammessa, e non solo nel caso di dichiarazione integrativa a sfavore, ma anche in presenza di vizi di natura formale che attengono al contenuto della dichiarazione ma che non incidono sull’individuazione del soggetto passivo o sulla determinazione della base imponibile o del tributo o per effetto, come detto, dell’inserimento di oneri e spese che non impattano sul reddito utilizzato per la predisposizione della proposta di concordato.

Una volta aderito al patto, anche se in ritardo rispetto al termine originario ovvero entro il prossimo 12 dicembre, la disciplina di detto istituto risulta totalmente applicabile, con la conseguenza che anche la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa, con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato, costituisce una causa di decadenza dal concordato, se lo scostamento risulta superiore al 30% (Agenzia delle entrate, circ. 18/E/2024 § 2.6).

Con la riapertura non si potrà procedere con la revoca dell’adesione già espressa ma questa potrà avvenire soltanto nel caso in cui si configurino le fattispecie di cessazione o di decadenza previste dal decreto istitutivo del patto (dlgs 13/2024) o nel caso in cui si verifichino circostanze eccezionali, di cui al dm 14/06/2024, nel caso in cui le stesse provochino diminuzioni del reddito effettivo, rispetto a quello concordato, di entità superiore al 30%.

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