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Bonus Natale 100 euro: gli adempimenti per datore e lavoratore

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L’art. 2-bis del D.L. n. 113/2024 (c.d. Decreto “Omnibus”), introdotto in sede di conversione ha previsto l’erogazione di una indennità di € 100 da corrispondere ai lavoratori dipendenti unitamente alla 13ª mensilità del 2024. Vediamo insieme gli adempimenti necessari per l’erogazione dell’agevolazione.

Operativamente, il sostituto d’imposta, pubblico o privato, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando:

  • il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico,
  • o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. “monogenitoriale”.

In particolare, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.

Nel merito, la recente circolare 19/E/2024 precisa che, se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Fermo restando il limite massimo previsto (100 euro), qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica – in sede di conguaglio – la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.

Il bonus è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente ed è computato nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare, è previsto che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

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