DURF: validità per 4 mesi e invio entro 5 giorni dalla scadenza delle ritenute
L’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 prevede una serie di misure finalizzate a contrastare l’omesso versamento delle ritenute nell’ambito di appalti e subappalti.
In particolare, i soggetti che affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e ai subappaltatori copia degli F24 relative al versamento delle ritenute, trattenute dalla stessa impresa ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
La norma prevede l’obbligo:
- per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio,
- per l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute nonché un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.
In alternativa, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, allegando il relativo DURF, ossia il Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici (art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997), fornito dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi,
- aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime,
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Il certificato, disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio. Si veda il provvedimento Agenzia delle Entrate, provv. prot n. 54730/2020 e i relativi allegati A e B.
L’istanza per il rilascio del certificato, vedi allegato A, deve essere inviata all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente, anche mediante consegna diretta.