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Super-deduzione per neoassunti fino al 2027

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Imprese e professionisti che incrementano il numero di dipendenti a tempo indeterminato potranno beneficiare di una maxi-deduzione del 120% (elevabile al 130%) per il triennio 2025 – 2027: è quanto prevede l’art. 70 del disegno di legge di Bilancio 2025 che estende l’agevolazione introdotta, per il solo 2024, dal D.Lgs. n. 216/2023.

Con l’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 è stata prevista una nuova maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, infatti, si dispone che per:

  • i titolari di reddito d’impresa;
  • gli esercenti arti e professioni;

il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale (elevabile al 130% qualora le assunzioni riguardino categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela) e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al predetto Decreto.

L’agevolazione è rivolta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni. Inoltre, non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente.

L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra:

  • il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’art. 2425, comma 1, lettera B), n. 9), del Codice civile,
  • rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Come anticipato in premessa, il disegno di Legge di Bilancio proroga la agevolazione per gli anni 2025, 2026 e 2027, con riguardo agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascun dei tre esercizi agevolati rispetto al periodo di imposta precedente. Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 216/2023 da applicare, ovviamente, ogni anno con riferimento, non già all’esercizio base (2023), ma, di volta in volta, all’esercizio precedente a quello agevolato.

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